Verbale di udienza: l’omessa indicazione dell’orario di lettura del dispositivo della sentenza è una mera irregolarità priva di effetti (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 25372/2023, udienza del 17 maggio 2023, l’omissione nel verbale di udienza dell’orario in cui il GUP, in esito ad un giudizio abbreviato, si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza e del successivo orario in cui legge il dispositivo non rende nulla la sentenza stessa posto che non esiste alcuna norma che preveda la nullità per tale omissione.

Il collegio ha condiviso sul punto le considerazioni svolte dalla Corte di appello, secondo cui il verbale di udienza dà pienamente conto dello svolgimento della discussione, del fatto che il giudice si sia ritirato in camera di consiglio e della successiva lettura del dispositivo.

Il semplice fatto che sia stata omessa l’indicazione degli orari, essendo stati lasciati in bianco gli spazi a ciò dedicati nel verbale, non consente di desumerne che la lettura del dispositivo sia stata omessa.

In buona sostanza, nel caso di specie si è verificata una mera incompletezza del verbale su elementi del tutto secondari (orario in cui il giudice è rientrato in aula per la lettura), la cui omissione non è idonea a dar luogo ad alcuna nullità.

Né è corretto il richiamo compiuto dalla difesa al principio affermato da Sezioni unite, n. 12822 del 21/1/2010, Marcarino, Rv. 246269, secondo cui la sentenza pronunciata in appello all’esito di giudizio abbreviato deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria. In tale pronuncia, infatti, si è espressamente chiarito che ove pure il giudice abbia omesso di dare lettura del dispositivo, la sentenza non è abnorme o nulla, verificandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo il decorso dei termini per l’impugnazione.

Nel caso di specie, non solo la Corte di appello ha correttamente escluso l’omessa lettura del dispositivo al termine dell’udienza, ma in ogni caso il ricorso in cassazione è stato tempestivamente depositato, sicché la parte non può dedurre alcuna lesione del diritto di difesa.