Cass, pen., Sez. 6^, sentenza n. 23940/2023, udienza del 31 maggio 2023, chiarisce che ai fini del riconoscimento di sentenza penale straniera richiesto nell’ambito della cooperazione giudiziaria, per il rispetto del requisito della doppia incriminazione è sufficiente che la legge dello Stato richiesto contempli come reato il fatto per cui vi sia stata condanna all’estero al momento della decisione, e non anche al momento della sua commissione, come invece previsto allorquando dalla sentenza straniera si facciano discendere effetti penali propri dell’ordinamento italiano (Sez. 6, n. 13571 del 30/01/2020, Rv. 278811).
Tale principio è stato più volte affermato anche con riferimento al mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, Rv. 282748).
D’altra parte, la Corte di Giustizia (sentenza Grande Sezione, 3 maggio 2007, C-303/05) e la Corte EDU (decisioni 6/06/1976, X c. Paesi Bassi; 6/03/1991, Polley c. Belgio, 18/01/1996, Bakhtiar c. Svizzera) hanno affermato che la collaborazione giudiziaria rispettivamente nella forma tanto del mandato di arresto europeo quanto dell’estradizione si pongono al di fuori del perimento del principio
di legalità di cui all’art. 7 della CEDU, in quanto l’arresto e la consegna, azioni in cui si traduce l’esecuzione di tali procedure, non hanno carattere “punitivo”. Il giudice incaricato di dar corso alla collaborazione giudiziaria deve infatti verificare che sussistano tutti gli elementi necessari al fine di consegnare una persona che si trova nell’ambito della sua giurisdizione, senza addentrarsi nel merito del procedimento penale, tranne che agli effetti della procedura stessa, astenendosi dal valutare le prove e dal pronunciare un qualsiasi giudizio di colpevolezza.
Quindi quel che rileva è la compatibilità (come nel caso in esame) della durata e della natura della pena applicate con la sentenza di condanna con quelle previste in Italia per reati simili (art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2011) al momento della decisione.
