OCC annullata con rinvio e revocata prima della nuova decisione: il destinatario conserva l’interesse alla pronuncia ai fini del riconoscimento dell’insussistenza di indizi e degli effetti connessi (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 28280/2023, camera di consiglio dell’8 giugno 2023, ha chiarito che nell’ipotesi in cui, nelle more del giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un’ordinanza del tribunale del riesame in materia di custodia cautelare, sia intervenuta la revoca della suddetta misura, non viene meno l’interesse ad ottenere la decisione da parte del Tribunale della libertà, quando l’indagato intenda ottenere una pronuncia sull’eventuale insussistenza degli indizi (Sez. 1, n. 30337 del 14/06/2013, Rv. 256345 – 01) al fine della riparazione per ingiusta detenzione ovvero per escludere la possibile reiterazione della misura cautelare per lo stesso fatto (Sez. 3, n. 3353 del 03/10/1996, Rv. 206709-01; in senso conforme, Sez. 2, n. 23060 del 15/05/2007, Rv. 236785 – 01;Sez. 5, n. 19334 del 18/01/2013, Rv. 256497-01).

Ha inoltre ricordato che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace – perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione – è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. unite, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 – 01; nel senso che la pronunzia inoppugnabile di annullamento della misura custodiale nel procedimento incidentale “de libertate” costituisce “decisione irrevocabile”, idonea a fondare il diritto dell’indagato alla riparazione per l’ingiusta detenzione Sez. U., n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355 – 01)

Nella specie, la prima sede in cui l’imputato avrebbe potuto esprimere le proprie determinazioni in ordine al persistente interesse ad impugnare era il giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte in data 29/11/2022, sicché la procedura de plano ha compromesso il diritto al contraddittorio e le prerogative difensive dell’imputato, imponendo di conseguenza l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.