Commercio clandestino di sostanze dopanti: può concorrere con la ricettazione e non richiede il fine di alterare prestazioni sportive (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 28032/2023, udienza pubblica del 24 maggio 2023, ha analizzato la natura del reato di commercio clandestino di sostanze dopanti.

I ricorrenti sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 80 comma 1 lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, in concorso tra loro, lanciando al di là del muro di una casa circondariale quattro pacchi contenenti sostanza stupefacente e sostanze anabolizzanti, cedevano a due persone ivi detenute sostanze stupefacenti, e del reato di cui all’art. 648 cod. pen. perché, in concorso tra loro, acquistavano o ricevevano sostanze anabolizzanti di cui alla lista SI1a della legge 230 del 2007 che proibisce l’assunzione di dette sostanze se non su prescrizione

medica, dunque, provento del reato di cui all’art. 586 bis cod. pen.

Il collegio di legittimità ricorda che i giudici di merito hanno individuato il reato presupposto della ricettazione contestata agli imputati nella violazione dell’art. 586-bis comma 7 cod. pen. (già art. 9 comma 7 della Legge n. 376/2000) che punisce chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente.

La sentenza impugnata, nel ricordare la pronuncia delle Sezioni unite Cori, mostra chiaramente di avere individuato il reato presupposto nel commercio clandestino delle sostanze vietate.

Le Sezioni unite avevano affermato che il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (art. 9, comma settimo, Legge 14 dicembre 2000 n. 376) può concorrere con il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto – e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive (Sez. unite, n. 3087 del 29/11/2005, Cori, Rv. 232558 – 01).

Dunque, i giudici dell’appello hanno correttamente individuato, tenuto conto della contestazione in fatto mossa agli imputati, il reato presupposto della ricettazione.

Hanno, tuttavia, reso una motivazione non corretta là dove hanno richiamato il principio secondo cui non sarebbe richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionale, principio enunciato con riguardo alla – diversa – fattispecie di detenzione di sostanze c.d. anabolizzanti, di cui all’art. 586 bis comma 1 cod. pen., che qui non viene in rilievo per le ragioni sopra esposte.

Ciò posto, deve, allo stesso tempo, osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rilevare sia l’autonomia dell’ipotesi di reato di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 7, sia la sua natura di reato di pericolo che non necessita di dolo specifico, come emerge dallo stesso dettato del comma, che non fa menzione di un fine di alterazione dei risultati agonistici, limitandosi a sanzionare il commercio di determinate sostanze “attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente” (Sez. 2^, n. 2640 del 10/11/2016, Rv. 269315 – 01 che richiama sentenze n. 17322 del 2003 Rv. 224957 e n. 46246 del 2013 Rv. 257857 in cui si era precisato che quanto al profilo dell’elemento soggettivo, la formula della norma non determina dubbi sul fatto che non sia richiesto, a differenza delle ipotesi di cui al primo ed al secondo comma, il dolo specifico.

Consegue che risponde del reato di ricettazione chiunque acquista o riceve le sostanze in questione che provengono dall’illecito commercio, al di fuori dai canali autorizzati, vietato dall’art. 586 bis comma 7 cod. pen. per il quale non occorre il dolo specifico richiesto dai commi 1 e 2 dell’art. 586 bis cod. pen. di alterazione delle prestazioni sportive.

Se è il commercio delle predette sostanze è, comunque, vietato attraverso canali diversi dalle farmacie e da altri dispensari autorizzati, allo scopo di evitare che esse siano messe in circolazione, al di fuori delle rigorose prescrizioni stabilite dalla legge, la detenzione di siffatte sostanze che provengono da canali di illecita commercializzazione, perché al di fuori delle previsioni di legge, integra il reato di ricettazione.

Tirando le fila del discorso, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto reato presupposto della ricettazione contestata ai ricorrenti la commercializzazione di farmaci al di fuori dei canali autorizzati (violazione dell’art. 586 bis comma 7 cod. pen.) e la decisione appare giuridicamente corretta là dove i giudici dell’impugnazione hanno ritenuto la responsabilità penale dei ricorrenti per la detenzione di tali sostanze, provento del commercio vietato ai sensi dell’art. 586 bis cod.pen., sussistendo la consapevolezza della provenienza delittuosa, neppure contestata.

Non di meno, condividendo l’assunto difensivo, va corretta la parte della motivazione dove contiene il riferimento alla tipologia di attività sportiva svolta in modo professionale o dilettantesco in quanto riferimento del tutto eccentrico, ultroneo che non rileva nel caso in esame.