Accesso ad uno spazio cloud altrui e prelievo non autorizzato di immagini: è reato anche se la parte offesa aveva comunicato al soggetto agente le credenziali di accesso (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 27905/2023, udienza pubblica del 22 febbraio 2023, ha reso utili chiarimenti in relazione alla  fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, cod. pen.) nella particolare ipotesi l’accesso sia preceduto dalla volontaria comunicazione delle credenziali di accesso da parte della persona offesa all’imputato.

Nel caso di specie il ricorrente era stato riconosciuto responsabile in entrambi i gradi di merito del predetto reato per essersi indebitamente introdotto (ed averne scaricato immagini) nello spazio dell’applicativo Dropbox in uso ad una donna con la quale aveva avuto in passato un legame affettivo e dalla quale, mentre era in corso la loro relazione, era stato messo a conoscenza delle credenziali di accesso a quello spazio ma non autorizzato a prelevarne le immagini che vi erano archiviate.

I giudici di legittimità hanno osservato che la circostanza, sottolineata dalla corte territoriale, che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate dalla persona offesa al ricorrente in costanza di relazione, dunque in un momento antecedente all’accesso abusivo, appare irrilevante, posto che, come chiarito dalla donna, quest’ultima non aveva comunque mai dato il proprio consenso all’accesso e men che mai alla duplicazione delle fotografie conservate nel sistema, sicché ogni accesso al menzionato spazio operato dal prevenuto e ogni mantenimento nel sistema allo scopo di impossessarsi delle foto in questione non può che considerarsi illecito, perché non consentito da alcuna autorizzazione, nemmeno implicita del titolare del sistema, come ben evidenziato dal giudice di appello.