Il giudice del procedimento cautelare ha l’obbligo di qualificazione giuridica della condotta contestata dal PM (di Vincenzo Giglio)

Secondo Cass. Sez. 2^, sentenza n. 24256/2023, udienza del 14 aprile 2023, l’obbligo del giudice di assegnare alla condotta la corretta veste giuridica grava anche sul giudice dell’incidente cautelare (tra le altre Sez. 6^, n. 92 del 31/10/2013, dep. 2014, Rv. 258552; Sez. 1^, n. 41948 del 14/10/2009, Rv. 245069 – 0).

Di recente, con giurisprudenza condivisibile, si è affermato infatti che non costituisce mutazione del fatto, né comporta l’inefficacia del provvedimento, la diversa qualificazione operata dal giudice per le indagini preliminari che decide in ordine all’applicazione del sequestro preventivo, conservando il giudice della cautela, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di ritenere autonomamente, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, l’inquadramento giuridico che stimi più appropriato rispetto al fatto descritto (Sez. 2^, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883 – 01).

Si riafferma, infatti, che mentre il pubblico ministero deve descrivere compiutamente la condotta, indicando la condotta che si contesta in modo preciso e coerente con le prove disponibili nella fase, sul giudice grava l’obbligo di assegnare alla condotta descritta, la corretta veste giuridica: tale dovere di controllo sulla qualificazione giuridica investe il giudice nel corso di tutto il procedimento penale e, dunque, anche nel corso degli incidenti cautelari reali e personali.

In tale fase il giudice che procede ex officio alla riqualificazione non deve apprestare particolari cautele per tutelare il contraddittorio (in materia, tra le altre: Sez. 2^, n. 15585 del 23/02/2021, Rv. 281118 che effettua l’interpretazione conforme alla ratio decidendi espressa dalla Corte EDU, Sez. 2^, nel caso Drassich. v. Italia, deciso l’11 dicembre 2007) dato che l’incidente cautelare, si colloca in un percorso procedimentale sottoponibile ad ampia rivalutazione nel corso dello sviluppo del procedimento e del processo.