Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 22977/2023, udienza del 13 aprile 2023, riafferma, con riguardo alla delimitazione dei poteri del giudice del rinvio che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice che decide in seguito al rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2^, n. 45863 del 24/09/2019, Rv. 277999 – 01).
È incontestato il principio di diritto che collega alla sentenza di annullamento parziale della Cassazione la formazione del giudicato relativamente ai punti ed ai capi non investiti dall’annullamento e che non sono in rapporto di connessione essenziale con quelli annullati (Sez. unite, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. unite, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886 – 01).
Con specifico riguardo al tema della qualificazione giuridica, che riguarda non solo la condotta illecita, ma anche l’inquadramento della misura di sicurezza – che può essere inquadrata come confisca facoltativa o come confisca di sproporzione, diretta o per equivalente -, il collegio condivide quanto affermato dalla Cassazione che, in un caso di patteggiamento, ha ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto quando non è oggetto dell’annullamento parziale resta coperta dal giudicato (Sez. 6^, n. 7960 del 27/04/1995, Rv. 202172; Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Rv. 260335 – 01).
Nel solco tracciato da tale condivisa giurisprudenza il collegio ritiene che, quando la sentenza rescindente inquadra la confisca come “facoltativa” riconducendola all’archetipo normativo previsto dall’art. 240, comma 1 cod. pen., non è consentito al giudice del rinvio, assegnare alla confisca una diversa qualificazione giuridica ed un diverso statuto probatorio, inquadrando la confisca facoltativa oggetto dell’annullamento per vizio di motivazione sulla pertinenzialità come confisca di sproporzione.
Nel caso in esame la qualificazione del vincolo reale – come confisca facoltativa piuttosto che di sproporzione – risulta chiaramente (a) dall’oggetto del mandato rescindente, che rileva un difetto di motivazione sul vincolo di pertinenzialità, ovvero su una caratteristica esclusiva della confisca facoltativa; (b) dal fatto che con il primo ricorso contro la sentenza di patteggiamento il ricorrente aveva prospettato la possibilità di inquadrare il vincolo – disposto in modo del tutto immotivato – come confisca di sproporzione, ma tale opzione è stata espressamente esclusa dalla Cassazione (che ha annullato il capo relativo alla confisca rilevando un difetto di motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità, tipico solo della confisca facoltativa).
L’inquadramento giuridico delle confisca risulta pertanto coperto dal giudicato parziale ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.: il che osta ad ogni rivalutazione del tema da parte del giudice del rinvio.
Nel caso di specie non conformandosi al mandato rescindente, il giudice per le indagini preliminari qualificava la confisca come confisca “di sproporzione” e, dunque, evitava di rilevare il nesso di pertinenzialità che era l’oggetto specifico dell’annullamento, correlato alla qualificazione della misura di sicurezza come confisca facoltativa.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, tenuto conto che lo stesso giudice per le indagini preliminari, con ampia motivazione, ha escluso la rilevabilità del nesso di pertinenzialità necessario per l’applicazione della confisca facoltativa.
