Revoca della sospensione condizionale della pena: obbligatoria anche nel caso di una nuova condanna a pena sospesa se è superato il limite di due anni (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 27005/2023, camera di consiglio del 28 aprile 2023, affronta la questione della revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena.

Stante il chiaro disposto dell’art. 168, primo e secondo comma n. 2), cod. pen. (“Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato … riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163“) e dell’art. 163 cod. pen. (“Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anniil giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione“), il consolidato principio di diritto richiamato nel provvedimento impugnato – secondo il quale “una condanna condizionalmente sospesa non può dar causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in una precedente condanna” – trova applicazione solo laddove le pene delle sentenze che hanno applicato il beneficio, tra loro cumulate, non superano il limite di due anni.

Sarebbe infatti contraddittorio concedere la sospensione condizionale, esprimendo fiducia sul futuro comportamento dell’imputato, se tale seconda sentenza producesse l’opposto effetto di provocare l’esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiducia accordatagli (Sez. 1^, n. 43020 del 14/10/2008, Rv. 241832 – 01; Sez. 1^, 21 marzo 2007, n. 14018, Rv. 236379; Sez. 1^, 5 giugno 2003, n. 29021, Rv. 224898; Sez. 1^, 10 novembre 2000, n. 3416, Rv. 218445).

Nella diversa ipotesi in cui il limite dell’art. 163 è superato trova applicazione la revoca obbligatoria prevista dall’art. 168, secondo comma n. 2) cod. pen. purché, come è incontestato nel caso in esame, la seconda condanna per delitto anteriormente commesso intervenga nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio per la prima volta.

La condanna a pena condizionalmente sospesa costituisce titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente anche quando la seconda sospensione sia anch’essa revocata per effetto di una ulteriore condanna – intervenuta anche successivamente al quinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna – non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. – espressamente richiamato dal primo comma dell’art. 168 stesso codice – dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1^, n. 44985 del 13/05/2014, Rv. 261127 – 01).