Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 26787/2023, udienza pubblica del 15 febbraio 2023, afferma il principio per il quale, in tema di responsabilità degli enti, la fusione per incorporazione di un ente è un evento non assimilabile alla morte dell’imputato.
Se è vero infatti che il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno che la giurisprudenza civile di legittimità ha accostato alla “successio mortis causa”, stante la “successio in universum ius” che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, deve ritenersi che detta analogia esaurisca i suoi effetti sul piano del diritto civile: ne consegue che la fusione per incorporazione della società in un’altra non estingue la responsabilità amministrativa dell’ente, dovendo escludersi che per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell’avvenuto decesso dell’imputato.
