Notifica del decreto di citazione a giudizio: nullità a regime intermedio se fatta presso lo studio del difensore di fiducia anziché nel domicilio dichiarato (di Vincenzo Giglio)

Per Cass. pen, Sez. 3^, sentenza n. 26809/2023, udienza pubblica del 4 aprile 2023, è condivisibile l’orientamento interpretativo di legittimità (cfr. Sez. 2^, n. 48260 del 23/09/2016, Rv. 268431, e Sez. 1^, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613), secondo cui la nullità conseguente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.

A ciò deve aggiungersi che, come precisato dalle Sezioni unite (sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772), l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.