La vicenda
Un sacerdote è stato condannato in sede penale per la fattispecie prevista dall’art. 609-quater n. 2 cod. pen. per avere compiuto atti sessuali con un minorenne che gli era stato affidato per ricevere un’educazione religiosa.
Per lo stesso fatto è stato giudicato dalle competenti autorità ecclesiastiche ai sensi dell’art. 6 § 1 della Lettera “De Gravioribus Delictis”[1] e condannato alla pena del divieto di esercizio del ministero sacerdotale in perpetuo con minori di età e alla pena temporanea inerente sia la sfera sacerdotale (pena della sospensione del ministero sacerdotale per un termine di tre anni) che quella della privazione della libertà personale (obbligo di dimora per un periodo di cinque anni presso una struttura residenziale), integralmente espiate.
Motivi del ricorso per cassazione
Tra i plurimi motivi proposti dalla difesa del ricorrente, qui si prenderanno in considerazione soltanto quelli riferiti al doppio giudizio di cui si è detto.
Il primo di essi è fondato sulla pretesa violazione degli artt. 11 cod. pen., 649 cod. proc. pen. e 2, 3 e 10 Cost. per non essere stata adottata un’interpretazione costituzionalmente orientata tale da estendere la portata del giudicato anche a giudicati esterni emessi da Stati non appartenenti all’Unione europea, tanto più alla luce della reciprocità e della fiducia che caratterizzano le relazioni tra Italia e Santa Sede.
Con il secondo motivo si assume la violazione degli artt. 6 e 15 cod. pen. e 23, comma 1, del Trattato tra Santa Sede e Italia del 1929. È ritenuta erronea l’opinione manifestata nella sentenza impugnata secondo cui il citato art. 23, comma 1, il quale dispone che per l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali vaticani siano applicate le norme del diritto internazionale (tra le quali quelle che affermano il divieto del bis in idem), non prevederebbe deroghe al principio di territorialità. Al contrario queste deroghe sarebbero ammesse e renderebbero applicabili l’art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 1 della Convenzione Stati membri CEE del 25/5/1987 sul ne bis in idem, l’art. 54 dell’accordo di Schengen del 14/6/85, gli artt. 49-51 della Convenzione del Consiglio di Europa sull’efficacia internazionale delle sentenze penali del 28/5/70, il Programma delle misure per l’attuazione del reciproco riconoscimento delle decisioni penali del 15/1/2001, l’art. 3 della Decisione quadro del Consiglio UE relativa al mandato di arresto europeo e il punto 5 della Decisione Quadro 2008/909/Gai del Consiglio UE del 27/11/2008 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misura privative della libertà personale.
Il terzo motivo è ugualmente focalizzato sul predetto art. 23: si lamenta una sua ulteriore violazione poiché nella sentenza impugnata è stato affermato che esso è riferito esclusivamente alle sentenze emanate da Tribunali vaticani, per ciò stesso escludendo i decreti emessi dai delegati nominati dai vescovi diocesani. Si tratta di un’affermazione erronea poiché i giudici non hanno considerato che la decisione penale che osta al nuovo esercizio dell’azione penale non deve necessariamente avere la forma di sentenza né è richiesto che sia emessa da un organo centrale, contando piuttosto altri e più importanti parametri quali l’identità sostanziale dell’illecito contestato nei due distinti procedimenti e la severità della sanzione adottata.
Anche il quarto motivo è incentrato sull’art. 23 ma questa volta riferito al comma 2: si contesta che la sua portata sia stata considerata non estesa al settore penale.
Il quinto e ultimo motivo è servito ad eccepire la violazione dell’art. 20 del Trattato del 1929 tra Italia e Santa Sede per essere stata erroneamente esclusa la possibilità di desumere da tale norma l’adesione della Stato Città del Vaticano all’area Schengen: se il presupposto del riconoscimento in uno Stato di una sanzione penale irrogata da un altro Stato è la reciproca fiducia tra le due entità statali, è indubbio che tale parametro ricorre nel caso di specie, come è dimostrato dall’assenza di barriere doganali tra l’Italia e Città del Vaticano.
La decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato assegnato alla terza sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 34756/2021.
Tutti i predetti motivi sono stati considerati infondati.
Il collegio ha inteso anzitutto rimarcare alcuni presupposti di fatto che ne hanno poi guidato la decisione.
È stato osservato che il decreto di condanna emesso dal delegato dell’Ordinario diocesano è giunto all’esito di un processo penale extragiudiziale (o amministrativo), cioè secondo un rito meno formale di quello richiesto per il processo giudiziale.
Tale decreto – si è aggiunto – non è compreso tra i provvedimenti adottati dai tribunali dello Stato della Città del Vaticano, posta la chiara distinzione tra tali organi giudiziari e quelli riconducibili alla Santa Sede (di cui anche la Congregazione per la Dottrina delle Fede è strumento).
Si è precisato ancora, con ciò respingendo la tesi proposta dalla parte civile, che le sanzioni irrogate al ricorrente nel processo penale extragiudiziale hanno un’innegabile natura afflittiva.
Si è ricordato infine che la giurisdizione canonica ha una dimensione statuale tanto quanto quella italiana sicché ciascuna di esse è autonoma e indipendente dall’altra.
Conclusa questa premessa, e ricordata altresì la dimensione interna alla giurisdizione italiana del principio del ne bis in idem posto dall’art. 649 cod. proc. pen., il collegio ha escluso che la sua estensione ai rapporti tra Italia e Santa Sede possa essere desunta dagli artt. 2 e 3 Cost. (non contenendo tali norme alcun riferimento, anche solo implicito, al principio medesimo).
Non giova neanche il richiamo alla CEDU poiché il divieto di un secondo giudizio non è un diritto inviolabile della persona umana.
Non si può farlo derivare dall’art. 10 Cost. poiché, come costantemente osservato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non è un principio cui si possa attribuire la natura di norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e quindi non può prevalere sul principio di territorialità sancito dagli artt. 6 e 11 cod. pen. in assenza di accordi internazionali ratificati ed esecutivi.
In effetti, la Santa Sede e l’Italia non hanno stipulato bilateralmente alcuna convenzione che impegni le parti ad applicare reciprocamente quel principio.
Non è vero infatti, contrariamente alla tesi sostenuta nel ricorso, che la Santa Sede abbia aderito alla Convenzione applicativa dell’accordo di Schengen, essendosi limitata all’adesione alla Convenzione monetaria europea né, in assenza di una convenzione ad hoc, si può utilizzare come fonte indiretta l’art. 20 del Trattato del 1929 il quale si limita a prevedere l’assenza di barriere doganali tra l’Italia e lo Stato Città del Vaticano.
È ugualmente insostenibile affermare che tale Stato sia parte dell’Unione europea: non lo è formalmente, essendosi limitato ad istituire una rappresentanza diplomatica preso l’UE; non lo è neanche implicitamente perché la circostanza di essere un’enclave interna all’Italia non è idonea ad estendere al primo l’adesione della seconda.
Ad analoga conclusione si deve pervenire riguardo all’ONU: lo Stato Città del Vaticano vi opera esclusivamente come osservatore permanente e tale qualifica è ovviamente incompatibile con quella di Stato membro.
Nel prosieguo della motivazione è stata presa in considerazione la disciplina convenzionale del ne bis idem quale risultante dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU[2] e si è escluso che essa regoli casi come quello in esame di un duplice procedimento nei confronti dello stessa persona per il medesimo fatto ad opera di due Stati diversi. È stata ritenuta decisiva a tal fine la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) come espressa nella decisione del 20 febbraio 2018 (ric. 62751) nel caso Krombach c. Francia[3] in cui è stato chiarito che il divieto di bis in idem si applica solo nel caso in cui la duplicazione di procedimenti avvenga in un unico Stato.
Nessuna rilevanza nel senso auspicato dal ricorrente è stata riconosciuta all’art. 23, comma 1, del Trattato tra Santa Sede e Italia[4]: anche a prescindere dall’espressa limitazione alla fase esecutiva e dalla vaghezza del riferimento al diritto internazionale, il vescovo diocesano (rappresentato nel procedimento penale extragiudiziale dal suo delegato) è un’autorità giudiziaria ecclesiastica e le sue decisioni non rientrano nell’ambito regolato dalla norma citata dalla difesa.
Quanto poi alla previsione del secondo comma del medesimo articolo[5], si è anzitutto rilevato che il decreto canonico di condanna non è stato comunicato alle autorità civili, venendo così a mancare un presupposto indispensabile per la sua efficacia. Si è ulteriormente osservato che la norma non prevede alcuna deroga al principio di territorialità sancito dall’art. 6 cod. pen. per i reati commessi nel territorio nazionale sicché il riconoscimento in Italia delle sentenze delle autorità ecclesiastiche è inidoneo di per se stesso a costituire il divieto di bis in idem nel rapporto tra le giurisdizioni dei due Stati.
È stata citata, ad ulteriore dimostrazione della correttezza di questa tesi, la «Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte dei chierici», del 3 maggio 2011[6].
Vanno nella stessa direzione le Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili emanate dalla Conferenza episcopale italiana il 24 maggio 2012 e aggiornate da ultimo il 24 giugno 2019[7].
L’autonomia tra le due giurisdizioni è quindi evidente e come tale considerata dalle autorità vaticane, pur all’interno di una cornice di ampia collaborazione con le autorità italiane.
Del resto – ha rilevato il collegio di legittimità – un concorso di più giurisdizioni riguardo ai reati in materia sessuale e pedopornografica esiste anche all’interno dell’ordinamento vaticano. Il Motu Proprio “Ai nostri tempi” di Papa Francesco dell’11 luglio 2013 ha attribuito una giurisdizione concorrente per tali reati al Tribunale vaticano nel caso in cui siano compiuti da pubblici ufficiali della Santa Sede: la giurisdizione statale vaticana si affianca così a quella canonica.
Ulteriori conferme nel senso dell’autonomia sono state identificate nell’art. 2, lett. b) del Protocollo Addizionale al Concordato del 1984 il quale obbliga l’autorità giudiziaria italiana a comunicare alle autorità ecclesiastiche l’avvio dei procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici e nell’art. 129, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.[8].
Per questo complesso di ragioni tutti i motivi sono stati rigettati per infondatezza.
Il commento
La sentenza presa in esame da questo scritto ha l’indiscutibile pregio, non così diffuso come sarebbe auspicabile, di essere il frutto di un confronto reale con le questioni poste dalla difesa cui è seguita una motivazione diffusamente argomentata.
Offre al tempo stesso un’utile occasione di approfondimento della portata e dei limiti del ne bis in idem, particolarmente nella sua proiezione sovranazionale.
Il collegio di legittimità ha fatto scelte molto chiare: il principio non si traduce in una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, non impegna il nostro ordinamento a conformarvisi, non è in grado di prevalere sul principio di territorialità della giurisdizione nazionale, non genera un diritto inviolabile della persona umana e non è quindi compreso tra quelli riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost. né la sua eventuale disapplicazione nel caso in esame può dar luogo a violazioni del principio di eguaglianza formale.
A queste premesse teoriche si è aggiunta un’ulteriore e decisamente scontata postilla interpretativa: l’operatività del principio non può derivare dal tipo di relazione tra due entità statali, quand’anche sia improntata storicamente alla reciproca fiducia o siano previste facilitazioni doganali e finanche quando una delle due entità sia enclave dell’altra.
Queste complessive argomentazioni hanno comportato una conclusione obbligata: il ne bis in idem nel rapporto tra la giurisdizione italiana e una diversa giurisdizione nazionale opera solo se specificamente sancito da un accordo internazionale bilaterale o multilaterale che precluda la ripetizione del giudizio.
La sentenza commentata non fa altro che consolidare ulteriormente un orientamento interpretativo costante sia nella giurisprudenza costituzionale che in quella di legittimità[9].
Lo stesso concetto era stato precisato qualche anno prima da Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 41818/2013[10].
Parimenti perentoria è la posizione assunta da Cass. Pen., Sez. I, sentenza 14868/2020[11].
Un uguale indirizzo è stato adottato ancora più di recente da Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 31857/2021, in risposta ad un ricorso in cui era stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui tale disposizione non prevede, in caso di pluralità di sentenze irrevocabili emesse contro la medesima persona e per il medesimo fatto, la revoca della sentenza più grave anche qualora le sentenze siano pronunciate da giudici appartenenti a diversi ordinamenti nazionali[12].
Molte altre decisioni si sono allineate a questa visione al punto che, per dirla con le parole di Francesco Centonze, «Le pronunce – tanto di legittimità, quanto di merito – che negano l’esistenza del principio ne bis in idem internazionale sono ricorrenti: è ormai possibile un ideale “giro del mondo”»[13].
Non occorre altro per riconoscere che la sentenza che ha dato spunto a questo scritto è inattaccabile sotto il profilo della sua coerenza alla visione dominante ma è comunque opportuno verificare se siano possibili percorsi alternativi.
Il punto obbligato di partenza è il valore che si è disposti ad attribuire al ne bis in idem.
Che si tratti di un principio di civiltà, che sia «immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita» e «collegato in via generale» all’inviolabilità della difesa e al giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.) [14], lo afferma a chiare lettere la Consulta nella sentenza n. 200/2016 che peraltro richiama precedenti affini dello stesso giudice delle leggi.
Un analogo riconoscimento si deve alle Sezioni unite penali le quali già sedici anni addietro intesero precisare che il divieto di un secondo giudizio sancito dall’art. 649 cod. proc. pen. era la spia del ben più ampio principio del ne bis in idem cui deve senza esitazioni essere assegnata la valenza di principio generale dell’ordinamento e del quale ogni giudice, in applicazione dell’art. 12 delle Preleggi, deve tenere conto nella sua attività interpretativa[15].
Occorre adesso comprendere se il riconoscimento della connessione del ne bis in idem con quei principi costituzionali sia capace in ipotesi di produrre effetti ulteriori e più avanzati rispetto a quelli che la giurisprudenza nazionale è disposta a concedere.
Pare di poter dire che l’assoluta prevalenza del principio di territorialità allorché la giurisdizione italiana entri in contatto con un’altra giurisdizione statale con cui non condivide alcun accordo internazionale vincolante sia potenzialmente lesiva di importanti diritti soggettivi di chi subisce per tale ragione un doppio giudizio.
Rientra nel novero il principio di proporzionalità della pena che ha assunto da tempo un’indiscussa centralità nella visione non solo della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia dell’Unione europea ma anche, e in modo sempre più convinto, della nostra giurisprudenza costituzionale[16].
La proporzionalità del trattamento sanzionatorio si staglia così sempre di più come un valore di sistema, sia interno che europeo, con funzione di barriera contro i potenziali eccessi della tendenza a moltiplicare le risposte punitive e ad aggravarne l’afflittività sia nella fase esecutiva che in quella successiva delle incapacitazioni temporanee o permanenti generate nella sfera giuridica dei loro destinatari.
Considerazioni analoghe si potrebbero fare e sono già state fatte da numerose voci dottrinarie riguardo alla potenzialità lesiva che il mancato riconoscimento del ne bis in idem internazionale avrebbe riguardo al diritto di difesa, al finalismo rieducativo della pena e ai più importanti corollari del giusto processo[17].
L’assenza di freni o temperamenti a tali eccessi nell’incrocio tra giurisdizioni tra le quali non vige alcun accordo internazionale preclusivo del bis in idem si pone dunque in oggettivo conflitto con quel valore ed introduce un elemento di incoerenza sistematica nel nostro ordinamento. Sembrerebbe a questo punto di poter concludere auspicando, a diritto vigente, indirizzi interpretativi che valorizzino meglio i principi appena ricordati e, soprattutto, siano capaci di trovare nuovi equilibri nel rapporto tra l’ubiquitarietà della pretesa punitiva nazionale e le ampie maglie normative che la sostengono da un lato e i diritti dell’essere umano sottoposto a quella pretesa dall’altro
[1] La “De Gravioribus Delictis” è una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede che, previa autorizzazione di Papa Benedetto XVI, fu diramata il 15 luglio 2010. Il documento rafforzava e integrava il precedente Motu Proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela” di Papa Giovanni Paolo II del 2001 che aveva specificato quali fossero i delitti più gravi, sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla Congregazione e quali norme procedurali speciali dovessero osservarsi nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese quelle riguardanti la determinazione delle sanzioni canoniche e la loro imposizione.
Questo è il testo integrale dell’art. 6 § della “De Gravioribus Delictis”:
§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:
1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;
2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.
§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.
[2] L’articolo in esame così dispone:
“1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l’esito del caso.
3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione“.
[3] Si rinvia per la consultazione della decisione in lingua francese e per un suo commento al blog di M. Castellaneta, Per la CEDU il ne bis in idem del Protocollo n. 7 non include la dimensione internazionale, 3 aprile 2018, consultabile a questo link.
[4] Vi si legge che «per l’esecuzione nel Regno [oggi Repubblica] delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale».
[5] Questo è il testo: «avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari».
[6] Vi si afferma al paragrafo I, lettera e) che «l’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile […] sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il fori interno sacramentale».
[7] Le Linee guida [7] riconoscono (paragrafo 8, punto 1) la «reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile», precisano (paragrafo 8, punto 4) che «nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell’ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute necessarie, il Vescovo o il Superiore competente potranno valutare l’opportunità di sospendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni», e dispongono infine (paragrafo 8, punto 5) che «il Vescovo o il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica».
[8] Vi si dispone che «Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’Ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato».
[9] Così si legge, ad esempio, in Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 25795/2018: «Con riferimento alla previsione di cui all’art. 11 cod. pen., si è affermato che non sussiste alcun obbligo di diritto internazionale consuetudinario, cui lo Stato italiano debba conformarsi a mente dell’art. 10, primo comma, Cost., che imponga l’applicazione del principio del ne bis in idem in campo internazionale (Corte Cost. n. 69/1976)».
[10] Vi si legge che «[il] processo celebrato all’estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell’ordinamento giuridico italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, prevedendo l’art. 11 c.p., comma 1 la rinnovazione del giudizio nei casi indicati dall’art. 6 cod. pen., cioè quando l’azione o omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato».
[11] Vi si afferma che «il principio del ne bis in idem, che vieta la celebrazione di un secondo giudizio per fatti identici (ossia corrispondenti negli elementi costitutivi essenziali di condotta, volontà ed evento), presenta, attualmente, i seguenti distinti ambiti di operatività: 1) nell’ambito del diritto interno, esso trova la sua disciplina negli art. 649 (per il giudizio di cognizione), 669 (per il giudizio di esecuzione) e 28 cod. proc. pen. (in relazione ai conflitti positivi di competenza): pur non essendo espressamente contemplato dalla Costituzione, viene ricondotto dalla giurisprudenza costituzionale agli artt. 24 e 111 Cost. (Corte cost., sent. n. 501 del 2000 e sent. n. 129 del 2008) e viene riconosciuto da questa Corte di legittimità quale principio generale dell’ordinamento, adeguato alle esigenze di razionalità e funzionalità del sistema, principio dal quale il giudice, a norma dell’art. 12, comma 2, delle preleggi, non può prescindere nell’attività interpretativa (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231800 – 01). 2) nell’ambito del diritto internazionale generale, anche nell’attuale momento storico – in cui permangono “variazioni molteplici e spesso profonde da Stato a Stato” nella “valutazione sociale e politica dei fatti umani” (ancora valido è l’insegnamento di Corte Cost. n. 48 del 1967) – esso assume, al più, valore di “principio tendenziale”, ma non (ancora) valore di principio generale, applicabile, come tale, nell’ordinamento interno ex art. 10 Cost., sicché un processo celebrato nei confronti di un imputato straniero, in uno Stato in cui non vigono accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art. 11 cod. pen., non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti; 3) nell’ambito del diritto europeo convenzionale (dalla Convenzione EDU), l’art. 4 del Protocollo n. 7 si occupa del principio solo in una prospettiva interna ai singoli Stati; 4) nell’ambito del diritto dell’Unione europea, infine, il ne bis in idem assume, ad oggi, in un’ottica di cooperazione giudiziaria sovranazionale fra Stati, valore di principio generale e, come tale, deve trovare pieno riconoscimento nell’ordinamento interno, atteso che, nella cornice dello “spazio giuridico europeo”, «ogni sentenza emessa da uno Stato membro deve valere quale sentenza di ogni singolo Stato, sul presupposto che si tratta di ordinamenti fondati sul rispetto dei diritti umani e delle garanzie difensive che costituiscono il nucleo del giusto processo» (ancora Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resnely, Rv. 268931 – 01)».
[12] Si riportano i passaggi testuali più significativi della sentenza n. 31875/2021:«In caso di reato commesso da un cittadino appartenente ad uno Stato, esterno all’Unione europea, con il quale non vigano accordi idonei a derogare alla disciplina dell’art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti, alle condizioni stabilite dalla predetta disposizione, non essendo il principio del ne bis in idem principio generale del diritto internazionale, come tale applicabile direttamente nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost. […] Il menzionato principio del ne bis in idem è stato recepito nello «spazio giuridico europeo», come ricordato dallo stesso ricorrente, ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, ratificata con legge n. 388 del 1993, entrata a far parte dell’acquis comunitario con il protocollo sottoscritto ad Amsterdam il 2.10.1997. Tale recepimento si giustifica in quanto tale spazio è caratterizzato dalla reciproca fiducia tra gli Stati membri, da una comunanza minima di valori e da un sistema di norme penali simili, o armonizzate, tale da contribuire alla prevenzione o alla risoluzione dei conflitti di giurisdizione (Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resnely, Rv. 268931- 01). A tale contesto di reciproca fiducia, comunanza di valori e coordinamento dei rispettivi sistemi penali l’Albania, per il solo fatto di non aver completato il processo di adesione all’Unione europea, è tuttora estranea. Proprio per tale ragione i cittadini di tale Stato (che non ha concluso, con l’Italia, alcun accordo bilaterale in materia) non possono invocare, in loro favore, in casi come quello di specie, l’applicazione del principio del ne bis in idem europeo, che assume valore di principio generale nel circoscritto ambito eurounitario. Mancano dunque i presupposti per ipotizzare una violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto è manifestamente conforme al principio di ragionevolezza trattare in modo diverso situazioni diverse: e non c’è alcun dubbio che sia differente la situazione dei cittadini degli Stati appartenenti all’Unione, accomunati da un medesimo acquis sul piano dei diritti fondamentali, da quella dei cittadini di Stati che membri dell’Unione non sono (o non sono ancora), che vivono, a tutt’oggi, in una dimensione giuridica non incisa da vincoli sopranazionali e, quand’anche ineccepibile dal punto di vista delle procedure e delle garanzie, non assimilabile ai modelli propri dell’esperienza comune europea. Occorre aggiungere che la «clausola di salvaguardia», contenuta nell’art. 58 della citata Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, prevede che le disposizioni ivi enunciate in materia di ne bis in idem non debbano costituire un ostacolo all’eventuale adozione di soluzioni normative nazionali, volte a conferire alle sentenze straniere una efficacia preclusiva più ampia rispetto a quella delineata dalla stessa Convenzione. Si tratta di una possibilità rimessa appunto, in via esclusiva, alla discrezionalità del legislatore nazionale, che dovrebbe assumersi la responsabilità politica di limitare la sovranità punitiva dello Stato in favore del giudicato straniero al di là dei vincoli volta per volta tracciati a livello pattizio (Sez. 1, n. 14868 del 20/02/2020, Kacorri), mentre è da escludere che una simile prospettiva possa essere utilmente perseguita in via di applicazione giudiziaria».
[13] F. Centonze, Ne bis in idem internazionale e rinnovamento del giudizio. Il problema della tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche e degli enti collettivi, in La Legislazione Penale, 9 luglio 2020, consultabile a questo link.
[14] Si rinvia ancora, per considerazioni d’insieme sul punto e per le opinioni dottrinali indicate, a F. Centonze, op. cit.
[15] Il riferimento è a Sezioni unite penali, sentenza n. 34655/2005. Nella visione del massimo organo nomofilattico da quel principio ordinamentale generale germina un «diritto civile e politico dell’individuo» di rango primario sicché «un sistema, che non riconoscesse al divieto del bis in idem il carattere di principio generale dell’ordinamento potrebbe dischiudere la via a prassi anomale ed a condotte qualificabili come vero e proprio “abuso del processo”, perché idonee a vulnerare la regola dell’immediatezza e della concentrazione della formazione della prova in contraddittorio, rendendo possibile un uso strumentale del potere di azione per finalità inconciliabili con la legalità e l’ordine processuali».
[16] Si rinvia per l’approfondimento del tema, oltre che a F. Centonze, op. cit., anche a I. Grimaldi, Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5 e, volendo, a V. Giglio, La “materia penale” e il suo statuto nella giurisprudenza interna e sovranazionale, in Diritto Penale e Uomo, 16 ottobre 2019.
[17] Si rinvia tra gli altri, assieme agli scritti degli Autori indicati nelle precedenti note, anche a F. Palazzo, Il principio di proporzione e i vincoli sostanziali del diritto penale, in AA. VV., Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furgiuele, Mantova 2017, 314, N. Galantini, Sentenze penali e trasferimento dei procedimenti penali nella riforma dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Volume 61, n. 2, 2018, V. Manes, Diritto penale no-limits. Garanzie e diritto fondamentali come presidio per la giurisdizione, in Questione Giustizia, 26 marzo 2019, F. Iuliano, Ne bis in idem internazionale e diritto internazionale generale, in Federalismi.it, 29 aprile 2020.
