Messa alla prova: anche l’imputato in abbreviato può appellare l’ingiustificato diniego del giudice di primo grado (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 25796/2023, udienza del 17 maggio 2023, ha chiarito che in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021 Ud. (dep. 07/02/2022), Rv. 282739 – 01; Sez. 3, n. 29622 del 15/02/2018, Rv. 273174 – 01).

Tale orientamento maggioritario trova il suo precedente autorevole nella sentenza a Sezioni unite – n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 26723701 – che ha affermato il principio secondo cui l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova, principio che non trova deroga nel caso in cui dopo il rigetto della richiesta di messa alla prova vi sia stata la definizione del giudizio col rito abbreviato.