Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 26748/2023, camera di consiglio del 23 maggio 2023, ha chiarito che, benché sia preclusivo per la presentazione dell’istanza di ricusazione il termine del compimento dell’atto da parte del giudice, occorre tuttavia distinguere tra atti da assumere nel contraddittorio tra le parti ed atti per i quali tale contraddittorio non è previsto.
Per questi ultimi, infatti, la dichiarazione può essere utilmente proposta fino a quando il provvedimento non sia intervenuto.
Quando invece il provvedimento debba intervenire all’esito di un procedimento camerale, deve intendersi per atto del giudice qualunque adempimento nel quale per la prima volta si concreta il contraddittorio tra le parti, posto che la disciplina – analogamente a quella che riguarda i casi di udienza preliminare e giudizio – mira ad imporre la ricusazione non appena possibile, senza che possa darsi luogo ad un prolungamento eventualmente indebito del procedimento (Sez. 6, n. 38938 del 27/05/2003, Rv. 228222; conf. Sez. 1, n. 9801 del 01/02/2008, Rv. 23917; Sez. 6, n. 9746 del 28/01/2014, Rv. 259311)
Alla luce di tale interpretazione, le ordinanze che il giudice ha adottato nelle diverse udienze sulle quali è articolata la procedura camerale, consistenti in meri rinvii onde consentire alla parte di presentare formale istanza di ricusazione, paiono del tutto inidonee a concretizzare una situazione processuale di effettivo contraddittorio, sicché la dichiarazione di ricusazione alla fine proposta via PEC deve ritenersi tempestiva, imponendosi alla Corte territoriale di vagliarla nel merito.
