Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 26498/2023, udienza pubblica del 30 maggio 2023, offre alcuni chiarimenti riguardo alla procura speciale preventiva ed alle formule in presenza delle quali si intende rilasciata.
Ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., in rubrica «Procura speciale rilasciata in via preventiva», la procura speciale prevista dall’articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce.
I casi di conferimento della procura speciale previsti dal codice concernono la ricusazione (art. 38 cod. proc. pen.), la rimessione del processo (46 cod. proc. pen.), i riti alternativi (artt. 419, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di giudizio immediato con rinuncia all’udienza preliminare; 438, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio abbreviato; 446, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di applicazione della pena; 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. per la richiesta di lavori di pubblica utilità dopo la pronuncia del decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva), la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.).
Gli altri casi presuppongono la pronuncia della sentenza e concernono le impugnazioni (artt. 571 cod. proc. pen.; 589, comma 2, cod. proc. pen. per la rinuncia all’impugnazione; 628-bis cod. proc. pen. per la rescissione del giudicato; 633 cod. proc. pen. per la revisione).
Tenuto conto che nel caso in esame il rilascio della procura speciale è avvenuto dopo la notifica degli avvisi ex art. 415-bis cod. proc. pen., quindi in vista dell’esercizio dell’azione penale, deve ritenersi che correttamente nella dizione «conferendogli altresì ogni più ampia facoltà prevista dalla legge» il ricorrente abbia inteso conferire al difensore anche il potere di richiedere il giudizio abbreviato.
L’atto risulta essere stato redatto su carta intestata allo studio legale in cui esercita il difensore, sicché è ragionevole ritenere che il ricorrente sia stato reso edotto dal difensore dei casi in cui era esercitabile la procura speciale, il cui conferimento è indicato per ben due volte nell’atto.
