Qualche giorno fa il Ministro Nordio ha presentato il primo pezzo della complessiva riforma (a questo link per il nostro commento) che nelle sue intenzioni dichiarate dovrebbe cambiare profondamente il volto della giustizia entro l’arco della legislatura.
Ben prima che il Consiglio dei Ministri approvasse il disegno di legge da inviare al Parlamento sono state avanzate da più parti critiche contro quasi ogni aspetto della riforma.
Il bersaglio principale sembra essere stato individuato nell’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio.
Si è detto che una mossa del genere ci porrebbe in contrasto con le prospettive europee. Ne abbiamo parlato nel precedente post e non serve ripetere.
Si è detto e si continua a dire che alla sparizione dell’abuso seguirebbe un vuoto di tutela.
Un alfiere di questa posizione è il prof. Gian Luigi Gatta, ordinario di diritto penale presso l’Università Statale di Milano, componente del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, direttore della rivista Sistema Penale e già consigliere della Ministra Cartabia.
La esprime in un articolo pubblicato ieri su SP (a questo link), significativamente intitolato Concorsi pubblici “turbati”: per la Cassazione è configurabile l’abuso d’ufficio ma non la turbativa d’asta: un esemplare caso di vuoto di tutela che si prospetta con l’abrogazione dell’art. 323 c.p.
Lo scritto di Gatta è occasionato dalla recentissima sentenza n. 26625/2023 della sesta sezione penale della Suprema Corte.
La vicenda oggetto della decisione è questa: un ente-parco mette a bando, riservandolo alla mobilità interna, un posto di istruttore tecnico direttivo che viene aggiudicato alla compagna del direttore dell’ente il quale interviene a vario titolo nella procedura, predisponendo per così dire un percorso privilegiato per la donna.
In entrambi i gradi di merito il direttore viene riconosciuto responsabile di abuso d’ufficio (per violazione del dovere di astensione in presenza di un conflitto di interessi) e turbata libertà degli incanti (per avere allontanato altri possibili candidati, ridotto illegittimamente il termine di pubblicazione del bando e posto condizioni immotivatamente restrittive per la presentazione delle domande).
Interposto ricorso per cassazione da parte dell’imputato, il collegio di legittimità ha confermato la condanna per abuso e annullato quella per turbata libertà degli incanti.
L’annullamento è dipeso dal condivisibile convincimento secondo il quale le procedure per l’assunzione e il reclutamento di personale del pubblico impiego (in quanto non finalizzate all’acquisizione di beni e servizi) sono palesemente estranee alla nozione di gara come intesa e tutelata dalla fattispecie descritta dall’art. 353 cod. pen. sicché farvele rientrare a forza equivarrebbe ad una analogia in malam partem.
Nasce da qui l’allarme di Gatta: il combinato disposto tra il principio affermato dalla Suprema Corte e l’abrogazione dell’abuso d’ufficio libererebbe dal rischio di sanzioni penali chiunque si ingerisca in concorsi pubblici per condizionarne l’esito a favore di questo o a sfavore di quell’altro.
Un allarme che Gatta, da accademico qual è, lancia soprattutto in direzione dei concorsi universitari e che manifesta con un’espressione colorita: “Qui però adesso casca l’asino: se venisse abrogato l’art. 323 c.p. nessuna sanzione penale sarebbe applicabile a chi “turba” concorsi pubblici“.
L’asino indubbiamente casca ma solo se si considerano le cose avendo come unico orizzonte la risposta penale.
Potrebbe invece rimanere saldo e baldanzoso su tutte e quattro le zampe se si provasse per una volta ad uscire dalla gabbia che solitamente imprigiona il pensiero corrente di chi, vivendo immerso nel penale, tende a dimenticare che esistono altri mondi possibili.
Non sto dicendo che sarebbe ora di applicare, per quanto attrattiva, quella corrente ideologica che si può definire con l’espressione “non un penale diverso ma qualcosa di diverso dal penale“.
Sono convinto che debba essere un punto d’approdo ma peccherebbe di realismo chi pretenda di raggiungerlo qui e ora.
Dico invece che nel nostro ordinamento esistono già (e le si può potenziare ed integrare) plurime possibilità reattive che, a fronte di abusi funzionali, potrebbero risultare ben più efficaci della sanzione penale.
Una di queste risiede nella giurisdizione contabile cui spetta pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa per danno all’erario (art. 1, Codice giustizia contabile) e che ha più volte affermato l’esistenza di un danno di tal genere a fronte di condotte antigiuridiche tenute da componenti di commissioni di esami per concorsi pubblici (per un esempio recente si confronti Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, sentenza n. 12/2022, in cui è stato riconosciuto responsabile di danno erariale il componente di una commissione d’esami che ha avuto contatti con partecipanti alla selezione, finalizzati all’anticipazione degli elaborati oggetto delle prove selettive, così contribuendo ad una gestione inefficiente, opaca e criminosa della procedura concorsuale, procurando un palese danno da disservizio).
Si deve sempre alla giurisdizione contabile l’applicazione a casi del genere dell’ulteriore categoria del danno all’immagine della pubblica amministrazione che potrebbe benissimo essere immaginata, in un’ottica riformatrice, senza più la pregiudiziale penale.
Ulteriori possibilità possono essere individuate in provvedimenti disciplinari da dettagliare specificamente nella disciplina del Testo unico del pubblico impiego o in sanzioni amministrative di varia natura e gravità che, ad esempio, provochino conseguenze incapacitanti nella sfera di chi altera la regolarità di una procedura concorsuale.
Solo alcuni esempi ma credo possano servire a dimostrare che il penale non è l’unico mondo possibile.
