La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 26216 depositata il 16 giugno 2023 è tornata ad occuparsi delle prove necessarie per configurare la destinazione alla cessione a terzi della droga.
La Suprema Corte ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di illecita detenzione di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e non è onere dell’imputato darne la prova, gravando invece sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio.
Nel caso esaminato, in cui è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna che aveva ritenuto non dimostrata la detenzione per l’uso personale, sulla base delle circostanze che fosse stata rinvenuta in frigorifero una quantità minima di sostanze stupefacenti (pari a 45 dosi) e un bilancino e non vi fossero specifici elementi dai quali desumere la destinazione delle stesse alla cessione a terzi (soldi, sostanze da taglio ecc.).
La cassazione premette che nel caso di specie il ricorrente non si è limitato a porre in discussione la tenuta logica della motivazione, ma ha dedotto anche la violazione di legge nella parte in cui si è ritenuto sussistente il fine di spaccio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie contestata di detenzione illegale di droga.
Sotto questo punto di vista, va accolta la doglianza difensiva nella parte in cui è stata lamentata l’applicazione da parte del giudice di merito di una determinata norma incriminatrice sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato nella fattispecie astratta.
Ed invero la Corte di appello ha sottovalutato il fatto che l’imputato avesse sostenuto che quelle droghe erano da lui detenute per farne consumo personale ed anche il suo stato di tossicodipendenza da cannabinoidi; ed ha sostenuto che la destinazione allo spaccio fosse desumibile dalla circostanza della presenza in casa di un bilancino e del dato ponderale della sostanza rinvenuta in frigorifero in un involucro.
Nella sentenza di merito si sottolinea che il bilancino di precisione è un tipico strumento utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi destinate alla rivendita.
In tal modo sono stati irragionevolmente considerati elementi fattuali di significato tutt’altro che univoco, tenuto conto che il quantitativo di droga era compatibile con una destinazione personale, che le modalità di custodia erano ben compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale e che non era accertata l’esistenza di alcun concreto dato seriamente collegabile ad un’attività di spaccio in favore di terzi, non potendo essere valorizzata la mera disponibilità di un bilancino che ben poteva essere custodito in casa anche da un mero consumatore.
Al riguardo va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo “spaccio” è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (così, tra le altre, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468 e Sezione 6 numero 26738/2020).
L’impostazione argomentativa dei giudici di merito, nella quale è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, permette di rilevare la mancanza assoluta di prova circa l’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata.
