Il postino è un pubblico ufficiale o quanto meno incaricato di un pubblico servizio (di Riccardo Radi)

Consegna di plichi raccomandati, attenzione a chi firma la ricevuta di ritorno.
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 25786 del 14 giugno 2023 ha stabilito che il portalettere addetto al recapito del servizio pubblico di corrispondenza, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o quantomeno di incaricato di pubblico servizio e qualora apponga o raccolga consapevolmente sul registro la firma apocrifa del destinatario della corrispondenza fa apparire, contrariamente al vero, come avvenuta la consegna e commette quindi falsità ideologica ai sensi degli artt. 479, 476, 493 cod. pen.
La Suprema Corte premette che di essere consapevole di un indirizzo ermeneutico che, quanto alla qualifica soggettiva degli autori dei reati di cui agli artt. 476 e segg. cod. pen., propende per un’interpretazione restrittiva, che privilegia l’effettiva intercorrenza di un rapporto di lavoro dell’agente con lo Stato o un altro ente pubblico, regolato esclusivamente da norme di diritto pubblico (Cass. sez. 5, n. 12739 del 2020, Rv. 279157; sez. 5, n. 43363 del 12/04/2013, Rv. 258820).
Tuttavia è principio di diritto enunciato dalla cassazione che devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, e tra essi rientra anche l’Ente Poste Italiane s.p.a., in ragione, in particolare, della funzione di interesse pubblico, di natura prevalente da esso espletata, costituita proprio dal servizio di raccolta, deposito, smistamento e recapito della corrispondenza.
Tra l’altro, il capitale sociale di Ente Poste Italiane è per la maggioranza partecipato dallo Stato, peculiarità che ne distingue la struttura e la personalità rispetto ad altri enti a loro volta concessionari del servizio (cfr. Cass. sez. 2, n. 20683 del 2022, Rv. 283406; sez. 2, n. 38614 del 2014, Rv. 260827).
Può dunque affermarsi che l’imputata T., addetta al recapito del servizio pubblico di corrispondenza, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale o quantomeno di incaricata di pubblico servizio, impiegata alle dipendenze di un “ente pubblico” così inteso ai sensi dell’art. 493 cod. pen.
Nel caso esaminato l’imputata T. consegnò il plico raccomandato, destinato a T.M., presso l’abitazione di quest’ultimo, nelle mani della di lui madre M.M., che M.M. firmò la ricevuta di ritorno in luogo del figlio – e con il nome di lui, ancorché con una sigla – perché rassicurata dalla postina quanto alla regolarità della procedura in atto e che l’avviso di ricevimento medesimo recasse la barratura del quadratino in corrispondenza dell’avvenuta consegna a mani del destinatario persona fisica.
Ed è risalente, ma condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione – in un caso non sovrapponibile, ma affine – che “con la raccolta della firma di ricevuta del destinatario sullo apposito modulo, il portalettere attesta univocamente, seppure implicitamente, di aver consegnato personalmente al medesimo la raccomandata.
Pertanto, in caso di mancata consegna il portalettere che apponga sul registro la firma apocrifa del destinatario fa apparire, contrariamente al vero, come avvenuta la consegna e commette quindi falsità ideologica ai sensi degli artt. 479, 476, 493 cod. pen., a nulla rilevando la mancanza della sua firma sul registro”(Cass. sez. 5, n. 8603 del 27/5/82, Rv. 155360).