Datore di lavoro: è responsabile penalmente degli infortuni subiti dai dipendenti anche se ha nominato un RSPP (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 21153/2023, udienza del 18 maggio 2023, ha affrontato la questione della responsabilità penale del datore di lavoro in conseguenza di infortuni subiti da dipendenti, allorché lo stesso datore abbia preventivamente nominato un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP).

La vicenda giudiziaria e i motivi di ricorso

In entrambi i gradi di merito XXX, in quanto amministratore unico della YYY SPA e datore di lavoro, è stato riconosciuto responsabile del reato di lesioni colpose connesso ad un infortuno sul lavoro occorso ad un dipendente con mansioni di carrellista che è stato colpito da una catasta di bancali crollata al suolo poiché non ben impilata.

La colpa di XXX è stata specificata in imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni, per non avere valutato il rischio derivante dalla scorretta sistemazione della catasta.

Il difensore dell’imputato ha fatto ricorso per cassazione osservando che la nomina di un RSPP pregressa rispetto alla data dell’incidente avrebbe giustificato l’assoluzione dell’imputato medesimo.

La decisione della Corte di cassazione

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare. Tuttavia lo stesso Decreto Legislativo n. 81 del 2008, all’articolo 29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio. Il garante da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 18, comma 2.

A fronte di tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (cfr. Sez. 4^, n. 24958 del 26/4/2017, Rv. 270286, in cui la Corte ha precisato che il RSPP svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale; Sez. 4^, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, Rv. 275279; n. 40718 del 26/4/2017, Rv. 270765; n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 254094, in cui si è sottolineato il ruolo non operativo del RSPP).

Con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Sez. 4^, n. 24822 del 10/03/2021, Rv. 281433). Nello stesso senso si è precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4^, n. 49761 del 17/10/2019, Rv. 277877).

La Corte di appello, in continuità con la sentenza di primo grado, in replica all’analoga doglianza già formulata con i motivi di impugnazione, ha ribadito la sussistenza della posizione di garanzia di XXX, nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società e perciò datore di lavoro. L’imputato, tenuto in ragione di tale qualità alla redazione del DVR (documento valutazione rischi), non aveva preso in considerazione il rischio in ordine al pericolo di caduta di materiali dall’alto e in ordine alle modalità di realizzazione delle cataste di bancali, che, come riferito da un teste, venivano abitualmente impilati, senza nessun tipo di regola, in locali ove transitavano carrelli elevatori.

Il percorso argomentativo adottato è coerente con i dati esposti e rispettoso, altresì, del dettato normativo e della elaborazione giurisprudenziale in materia. Nel caso di specie l’infortunio è stato ricondotto causalmente ad una carente valutazione del rischio collegato alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente: la valutazione del rischio è, come visto, funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto e le eventuali carenze nell’attività di collaborazione alla redazione del DVR da parte del RSPP possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest’ultimo. Il ricorso è di conseguenza inammissibile.