La riforma Nordio e la polvere che continua a rimanere sotto il tappeto (di Vincenzo Giglio)

Dopo lunga attesa e ripetuti annunci, abbiamo finalmente un testo ufficiale per comprendere cosa intendano per riforma della giustizia il Ministro della Giustizia e il Governo di cui fa parte.

La cornice formale dell’atto è quella del disegno di legge e sembra una scelta saggia (perché dà la giusta importanza al dibattito parlamentare) e insieme realistica (nella maggioranza convivono diverse sensibilità che dovranno essere conciliate).

Il Governo chiede comunque “una rapida calendarizzazione” dei lavori parlamentari finalizzati all’approvazione del DDL.

Il testo appena varato contiene modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario.

Vediamo quali.

Codice penale

…Abrogazione del reato di abuso d’ufficio

La giustificazione ufficiale poggia su due argomenti.

Il primo si presta a un gioco di parole: si abusa dell’abuso.

Tra il 2021 e il 2022 risultano 8.683 iscrizioni nel registro delle notizie di reato per tale fattispecie a fronte delle quali vi sono state 7.657 archiviazioni e solo 18 condanne in primo grado.

Non è azzardato quindi affermare che l’utilizzo concreto che l’accusa pubblica fa di questa fattispecie sia da un lato ben poco meditato e dall’altro strumentale, servendosene cioè come grimaldello per la verifica di più gravi ipotesi di reato.

Il secondo argomento è quello della cosiddetta “paura della firma”, da intendersi come il timore di ogni amministratore e funzionario pubblico di assumersi responsabilità decisionali e firmare i relativi provvedimenti nella consapevolezza del sempre incombente rischio che un pubblico ministero possa intravedervi ipotesi di reato.

È un argomento trasversale e deideologizzato tanto che la posizione contraria all’abrogazione di Elly Schlein è avversata da un fronte consistente di amministratori iscritti al partito di cui è segretaria.

L’ANM, attraverso le dichiarazioni del suo presidente Santalucia, grida allo scandalo, proclama l’irrinunciabilità dell’abuso d’ufficio e considera legittimo considerarlo come un reato-spia (in soldoni: dove c’è il fumo, cioè i favoritismi che solitamente danno vita all’abuso, c’è probabilmente anche l’arrosto, cioè la corruzione o anche peggio).

Non mancano i mantra del tipo “ce lo chiede l’Europa” fondati tuttavia non sul vigente assetto normativo unionale ma su una proposta di direttiva in tema di contrasto alla corruzione che, se e quando approvata, obbligherebbe gli stati membri dell’UE a perseguire penalmente l’abuso d’ufficio.

Si vedrà ma non si può fare a meno di sottolineare un certo strabismo: l’Europa ci chiedeva fin dal 2016, e non con un semplice progetto ma con una delibera (la n. 2016/343) del Parlamento europeo e del Consiglio, di rafforzare normativamente la presunzione di innocenza: abbiamo adempiuto con cinque anni di ritardo tramite il decreto legislativo n. 188/2021 e nessuno si è stracciato le vesti nel frattempo.

Infine, nessuno lo dice ma si può scommettere che molti lo pensano (e insieme lo teorizzano): l’abrogazione dell’abuso, accompagnata dal senso di perdita epocale provato dai fautori della lotta dura e senza paura al malaffare della pubblica amministrazione, potrebbe comportare la tendenza a contestare al suo posto fattispecie più gravi; se così fosse, il cosiddetto “partito dei sindaci” non farebbe un grande affare.

…Riformulazione del traffico di influenze illecite

In questo caso il presupposto giustificativo è stato l’universalmente riconosciuto deficit di tassatività e determinatezza del precetto normativo.

Nella proposta Nordio lo si risolve precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate), devono essere esistenti (non solo asserite); devono essere sfruttate “intenzionalmente”, l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica, il denaro o l’utilità alternativa devono essere dati/promessi per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa).

Al tempo stesso, il minimo edittale è aumentato ad un anno e sei mesi (attualmente è un anno) e diventano applicabili le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Diventa ugualmente applicabile la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.

Codice di procedura penale

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Si amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, che viene consentita solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

Si stabilisce il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

Si afferma il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i “dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”.

Si vieta al giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, fatta eccezione per l’eventualità che ne sia dimostrata la rilevanza.

Si stabilisce il divieto per il pubblico ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, si vieta al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare.

…Interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare

Si generalizza l’istituto dell’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”.

L’interrogatorio preventivo è quindi escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio. È, invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale).

Si prevede l’obbligo del giudice di valutare, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo. Si prevede, altresì, la nullità dell’ordinanza se non è stato espletato l’interrogatorio preventivo o se quest’ultimo è nullo. L’interrogatorio di garanzia (oggi previsto dopo l’applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo. Una volta applicata la misura cautelare, in caso di impugnazione, il verbale dell’interrogatorio preventivo sarà inviato al Tribunale del riesame.

…Collegialità del giudice della misura cautelare della custodia in carcere

Si prevede il giudice collegiale per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva. Per consentire l’adeguato rafforzamento dell’organico, si prevede che tali norme si applichino decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e l’aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con autorizzazione a bandire nel 2024 un concorso da espletare nel 2025.

…Informazione di garanzia

Sono inserite alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia: si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista (è richiesta solo l’indicazione della norma violata). Si limita la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari.

…Inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento

Si modifica la disciplina dei casi di appello del pubblico ministero, che attualmente consente d’impugnare le sentenze di proscioglimento, stabilendo che l’organo di accusa non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all’art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati). Restano appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l’ordinamento vigente consente l’appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato).

…Corte d’assise

Si introduce l’interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d’assise. Si prevede che il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.

Qualche rapida nota di commento

Nelle dichiarazioni del Ministro Nordio c’è una costante: la proposta appena presentata è solo il primo pezzo di una riforma di respiro e ampiezza ben maggiori che, una volta compiuta, dovrebbe mutare radicalmente il volto della giustizia penale e mettere i cittadini al riparo dagli eccessi e dagli abusi che tutti insieme considerati creano il fenomeno della cosiddetta “malagiustizia”.

Nessuna delle micro-riforme introdotte in questo primo passaggio sembra tuttavia possedere di per se stessa una capacità salvifica, tale cioè da far respirare vera aria nuova.

Nessuna della criticità essenziali viene riconosciuta e affrontata a viso aperto: non la penalizzazione esasperata, non l’allarmante libertà creativa del giudice, non lo squilibrio a favore dell’accusa pubblica, non l’irrisoria facilità dell’esposizione dei cittadini ad iniziative giudiziarie discutibili e fragili, non le conseguenti immediate e irreversibili perdita di reputazione e stigmatizzazione dei malcapitati di turno, non l’eccessivo ricorso a pene limitative della libertà personale, non la drammatica e vergognosa declinazione dell’esecuzione penale carceraria.

Ognuno di questi annosi problemi rimane come polvere sotto il tappeto.

Non smettiamo di sperare ma l’inizio è quantomai deludente.