Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 26236/2023, camera di consiglio del 15 giugno 2023, affronta la questione dell’esecuzione di sentenze emessa da un Paese straniero.
Il collegio di legittimità argomenta nei termini che seguono.
La procedura di riconoscimento in Italia della sentenza emessa dallo Stato richiedente non può mai essere attivata su richiesta dell’interessato, poiché ciò avverrebbe in violazione di norme inderogabili, relative al rispetto della sovranità degli Stati (art. 10 Cost.).
La decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo riconosce allo Stato di esecuzione la facoltà di rifiutare la consegna di tipo esecutivo del cittadino o del residente al fine di consentire l’esecuzione della pena detentiva nello Stato di esecuzione. E, in tale disciplina, si innestano le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI, applicabili, nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, «all’esecuzione delle pene, nel caso in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire la pena nei casi rientranti nell’art. 4, paragrafo 6, della detta decisione quadro, o qualora, in virtù dell’art. 5, paragrafo 3, della stessa decisione quadro, abbia posto la condizione che la persona sia rinviata per scontare la pena nello Stato membro interessato, in modo da evitare l’impunità della persona in questione» (art. 25).
È bene evidenziare che, al di fuori della suddetta ipotesi, la decisione quadro 2008/909/GAI richiede pur sempre il consenso dello Stato che ha emesso la sentenza da porre in esecuzione, non potendo lo Stato di esecuzione autonomamente “appropriarsi” del titolo straniero (cfr. art. 4, par. 5).
Il sistema esecutivo, delineato dalla sopra indicata decisione-quadro del 2008, si fonda essenzialmente sul consenso dello Stato di condanna all’esecuzione in altro Stato dell’U.E. di una pena detentiva inflitta in base ad una sentenza di condanna emessa dalle sue autorità giudiziarie. Consenso – manifestato nell’invio del certificato – che presuppone il rispetto da parte dello Stato di esecuzione delle regole definite nella Decisione-quadro.
Quindi è principio inderogabile, a tutela del principio di sovranità dello Stato di condanna, che lo Stato di esecuzione non possa dare alla sentenza straniera un’esecuzione diversa da quella concordata in via generale con lo strumento normativo della Decisione-quadro (Sez. 6, n. 47445 del 19/11/2019, Rv. 277565 — 02). Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 161/2010, quindi, quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, la trasmette senza ritardo al Presidente della Corte di appello competente ai sensi dell’art. 9. La trasmissione della sentenza di condanna può essere richiesta allo Stato di emissione anche dal Ministro della giustizia, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 10.
