Porto di armi e oggetti atti ad offendere: la giustificazione deve essere immediata (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 1 con la sentenza numero 21345/2023 ha ribadito che la giustificazione prevista dall’articolo 4 Legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere fornita immediatamente al momento del controllo e non successivamente.
La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, che rilevando che la giustificazione circa il porto dell’arma (la necessità di utilizzare il coltello a serramanico per dei lavori di potatura nel giardino della figlia) è stata fornita solo con la memoria depositata nel corso dell’udienza di discussione, si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto.
La cassazione ha ricordato che il “giustificato motivo” (rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 per escludere l’oggettività criminosa non è quello dedotto a posteriori dall’imputato (o dalla sua difesa), ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (cfr. Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007-01).