La perizia è un atto rimesso alla discrezionalità del giudice (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 25568/2023, udienza pubblica dell’1° marzo 2023, ribadisce il consolidato principio per il quale la perizia non può affatto rientrare nel concetto di prova decisiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., stante il suo carattere, per così dire, “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr., Sez. unite, n. 39746 del 23/03/2017, A e altro, Rv. 270936 – 01; Sez. 4^, n. 7444 del 17/01/2013, Rv. 255152 01; Sez. 4^, n. 14130 del 22/01/2007, Rv. 236191 – 01).

La perizia, in altri termini, proprio per il rilevato carattere “neutro”, è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova, laddove lo ritengano, anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità anche ai sensi dello stesso art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.