L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c. e 33 cdf (nonché art. 66 del R.d.l. n. 1578/33), l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
La massima è estraibile dalla decisione del Consiglio Nazionale Forense numero 11 del 28 febbraio 2023 pubblicata il 13 giugno 2023.
In merito ai fatti esaminati si è accertato la violazione dell’art. 33 NCDF il quale prevede al comma 1 che “L’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il di sposto di cui all’art. 48, terzo comma, del presente codice” e al comma 2 che “L’avvocato non deve subordinare la restituzione della documentazione al pagamento del proprio compenso”.
Già il precedente codice deontologico prevedeva un illecito analogo all’art. 42 secondo cui “L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta”.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può̀ subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2016, n. 138, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 dicembre 2014, n. 215 Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 11 giugno 2015, n. 872023-11.pdf (codicedeontologico-cnf.it)
