La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 21431/2023 ha stabilito che la circostanza aggravante del cosiddetto “metodo mafioso”: è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la circostanza aggravante dell’utilizzo del cosiddetto “metodo mafioso”, prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora dall’art. 416.bis.1, comma 1, cod. pen.), ha la funzione di reprimere il “metodo delinquenziale mafioso” ed è connessa non alla struttura e alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Rv. 273190- 01).
L’aggravante in questione è configurabile nel caso di condotte che presentano un nesso eziologico immediato rispetto all’azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine (non essendo pertanto integrata dalla sola connotazione mafiosa dell’azione o dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione) (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Rv. 273365-01).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì statuito che la circostanza aggravante del cosiddetto “metodo mafioso”: è configurabile anche a carico di un soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, Rv. 257065-01; Sez. 1, n. 4898 del 26/11/2008, dep. 2009, Rv. 243346-01); non necessita che sia stata dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525-01).
La Corte d’appello ha ritenuto la configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso in quanto il N., nel proporsi come “mediatore”, una volta apprese le richieste estorsive di cui era vittima il C. da parte dei F., aveva evocato la sua contiguità con la consorteria di tipo mafioso degli stessi, sfruttando il timore della persona offesa di potere subire la prevaricazione da parte del predetto gruppo criminoso, e aveva utilizzato atteggiamenti riconducibili a quelli delle consorterie mafiose, millantando la possibilità di offrire «protezione» (in cambio di denaro) e minacciando «seri problemi» nel caso di mancata accettazione delle sue richieste.
