Cass. pen., Sez. 6^, 25366/2023, udienza pubblica del 27 aprile 2023, ribadisce il principio di diritto affermato dalla decisione Esposito delle Sezioni unite.
La decisione
La questione concernente la retroattività dell’art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui contempla la confisca per equivalente nel caso di intervenuta prescrizione del reato, è stata recentemente oggetto di esame da parte delle Sezioni unite.
Il massimo organo nomofilattico è stato chiamato a stabilire “se la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma o debba essere eliminata nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell’imputato e il fatto sia anteriore all’entrata in vigore dell’art. l, lett. f), della L. n. 3 del 2019, che ha inserito nell’art. 578-bis cod. proc. pen. le parole “o la confisca prevista dall’art. 322 ter c.p.“.
Le Sezioni unite hanno risolto la questione affermando che la disposizione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed è, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 4, d. lgs. l marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione (Sez. unite, n. 4145 del 29/9/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209).
L’irretroattività della cosiddetta confisca senza condanna, pertanto, è stata espressamente limitata alle sole ipotesi di confisca per equivalente, valorizzando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in tal caso la confisca assume una valenza sanzionatoria, il che giustifica l’estensione a tale istituto del principio sancito dagli artt. 25 Cost. e 2 cod. pen.
Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie il principio affermato dalle Sezioni unite debba trovare applicazione, atteso che la residua confisca applicata nei confronti del ricorrente ha ad oggetto la quota di un immobile, il cui valore è parametrato alla somma pari a € 2.981,30.
L’importo indicato costituisce, pertanto, semplice misura del valore oggetto di apprensione, salvo restando che la confisca ricade su una quota di un bene immobile e, quindi, si verte sicuramente in tema di confisca per equivalente.
Una volta escluso che, nel caso di specie, la misura cautelare reale e la conseguente confisca ricadano su somme di denaro, bensì hanno ad oggetto beni di valore equivalente, ne deriva l’inapplicabilità del principio affermato in altra pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. unite, n. 42415 del 27/5/2021, Rv.282037).
Quanto detto consente di affermare l’irretroattività dell’art. 578-bis cod. proc. pen. rispetto al caso di specie, nel quale il profitto era costituito da un contributo in denaro, ma la confisca ha avuto ad oggetto la quota di un immobile, sicché deve ritenersi eseguita per equivalente, con conseguente impossibilità di applicare la richiamata norma a condotte realizzate anteriormente rispetto alla sua introduzione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la restituzione di quanto in sequestro.
