Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 21900/2023, depositata il 21 maggio 2023, rende di fatto inapplicabile la scriminante dello stato di necessità al furto per bisogno.
La decisione
Al di là dello specifico onere di allegazione incombente sull’imputato ai fini del riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 c.p. – come di ogni altra causa di giustificazione – si è correttamente ritenuto alla stregua delle emergenze in atti l’inconfigurabilità, nella fattispecie in esame, di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, del requisito dell’assoluta necessità della condotta e di quello dell’inevitabilità del pericolo non volontariamente causato, la mancanza di proporzione tra fatto e pericolo, trattandosi tra l’altro di ben consistente quantitativo di generi alimentari.
Né l’asserita situazione di indigenza è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265888 – 01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Rv. 241014).
In effetti, si è ritenuto che lo stato di bisogno dell’imputato non possa integrare di per sé la scriminante di cui all’art. 54 c.p. e che non possa essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perchè la possibilità di ricorrere all’assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo grave alla persona.
Né la circostanza della destinazione del bene a soddisfare un bisogno alimentare esclude la configurazione del furto trattandosi pur sempre di un bene avente valore economico il cui impossessamento realizza un vero e proprio profitto laddove la destinazione al nutrimento si risolve nell’uso di cui l’autore dell’impossessamento fa del bene. Si deve quindi affermare che in tema di operatività dello stato di necessità con riferimento al reato di furto di generi alimentari, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di far fronte a un bisogno quale può certamente essere anche quello alimentare, la cui mancata soddisfazione in determinate circostanze ben potrebbe compromettere la salute della persona, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di soddisfare diversamente quel bisogno evitando il danno altrui.
Sicché, in conclusione, si deve ribadire, il principio, tuttora attuale, secondo cui lo stato di necessita, quale causa di non punibilità di cui all’art. 54 c.p., deve consistere in forze estranee alla volontà dell’agente, che costringono costui ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre se stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona; il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all’alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria od all’altrui persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un’azione od un’omissione prevista penalmente dalla legge. Non può pertanto integrare la esimente dell’art. 54 citato lo stato di bisogno attinente all’alimentazione (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perchè la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano (Sez. 6, n. 711 del 18/04/1967 Ud. (dep. 13/06/1967), Rv. 104604 – 01; conf. 103819, anno 1967; 100667, 101577, anno 1966).
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di stato di necessità e furto di generi alimentari, sopra richiamati, escludendo lo stato di necessità, per un verso, in difetto degli elementi dell’attualità e inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di previdenza sociale, circostanza rispetto alla quale nulla di concreto ha contrapposto il ricorrente, per altro verso, perchè anche la quantità dei beni sottratti (diverse confezioni di salumi e formaggi, per un valore complessivo di circa Euro 102,00) non è compatibile con l’esigenza di soddisfare un impellente bisogno primario: la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere, infatti, ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata ad una immediata soddisfazione dell’esigenza alimentare (non diversamente soddisfabile (sic) e purché pur sempre imposta dalla necessità di evitare il pericolo di un danno grave alla persona).
Commento
La sentenza commentata è una delle tante con cui la Corte di cassazione dimostra il suo distacco dalla realtà.
Il fulcro della motivazione è che si può rubare per fame solo se il soggetto agente versa in uno stato di inedia tale da metterne a repentaglio la salute.
Se questo pericolo non c’è, o se c’è ma l’imputato non adempie al suo onere di allegazione, il furto alimentare non può mai essere scriminato perché “l’odierna organizzazione sociale” è così efficiente da far sì che nessuno sia costretto a rubare perché non ha nulla da mettere in tavola per sé o i suoi familiari.
Si legga adesso l’ultimo report ISTAT sull’indice di povertà nel nostro Paese (allegato alla fine del post) e si saprà che quasi sei milioni di abitanti vivono in condizioni di povertà assoluta.
Si dia anche un’occhiata al sito web Banco Alimentare (a questo link) e vi si troverà scritto che “il 10% della popolazione in Italia è così povera da non potersi permettere pasti regolari ed equilibrati“.
Eppure, per la Cassazione questi dati non esistono e l’imputato che ha rubato salumi e formaggi per poi scappare in bicicletta (lo si ricava dalla motivazione) è un ladro senza se e senza ma.
