Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 24354/2023, udienza pubblica del 9 gennaio 2023, chiarisce che, in tema di reati tributari, al fine di determinare l’ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell’imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell’accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza.
Il collegio di legittimità ha richiamato espressamente il precedente di Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 40412/2018, Rv. 277120-01, relativo ad una fattispecie di bancarotta cd. fiscale, in cui la Corte ha respinto l’eccezione difensiva di inesatta determinazione dei debiti tributari causativi del dissesto, dovuta alla mancata valutazione dei costi deducibili, per essere gli stessi non ricostruibili a causa dell’omessa tenuta delle scritture contabili e dell’assenza di ulteriori elementi dimostrativi dei relativi esborsi.
