Truffa in danno di banche: il diritto di querela spetta anche al direttore di filiale (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 24495/2023, udienza pubblica del 19 aprile 2023, ha ricordato che la persona offesa cui compete il diritto di querela è il soggetto passivo del reato, cioè colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto.

Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato che vanno individuati in riferimento alla titolarità del suddetto bene giuridico.

In tema di furto, sono stati ritenuti legittimati in proprio a proporre querela per furto in supermercato sia il direttore che il commesso, posto che la qualità di persona offesa spetta, in questo caso, non solo al titolare di diritti reali ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita.

Sulla base del medesimo principio, il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all’addetto che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell’attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 2^, n. 50725/2016, Rv. 26838201).

In termini col caso oggetto di ricorso, Sez. 2^, n. 39069/2018, non massimata, ha condivisibilmente affermato che, in tema di truffa, il responsabile della filiale di banca debba considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela in quanto responsabile in quel frangente dell’attività dell’istituto bancario e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse dell’ente da lui rappresentato.

Sussiste quindi la legittimazione a presentare querela per il delitto di truffa del direttore della filiale di banca preso la quale è stato aperto al solo fine di incassare titoli contraffatti, in quanto responsabile dell’attività dell’istituto bancario e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse dell’ente da lui rappresentato.