Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 24624/2023, camera di consiglio del 16 maggio 2023,chiarisce che la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, dal momento che l’ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. concerne soltanto le interrelazioni tra il giudice e le parti private (Sez. 5^, n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682; Sez. 5^, n. 27977 del 15/06/2021, Rv. 281682).
Ancor prima, va però ricordato che la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale e che l’istanza è, dunque, inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico (Sez. 1^, n. 24099 del 26/05/2009, Rv. 243969) e che la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo.
