Stalking: è un reato abituale e la sua consumazione coincide con la cessazione dei comportamenti lesivi (di Vincenzo Giglio)

Tale principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 24412/2023, camera di consiglio del 22 febbraio 2023, nei termini che seguono.

Deve premettersi che costituisce ius receptum che, ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163, comma 3, cod. pen. è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi, e che l’autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto (Sez. 6^, n. 14755 del 13/02/2013, Rv. 256143; Sez. 5^, n. 11230 del 30/01/2009, Rv. 243599; Sez. 2^, n. 10295 del 16/06/2000, Rv. 217414).

Con specifico riguardo all’ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione, è stato altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in presenza di più episodi criminosi, tra cui si rinviene un comune disegno criminoso, ove alcuni di essi siano stati commessi in epoca in cui l’imputato non aveva ancora compiuto settant’anni, non può trovare applicazione il disposto dell’art. 163, comma 3, cod. pen. che presuppone che tutti i fatti siano stati commessi “da chi ha compiuto gli anni settanta” (Sez. 3^, n. 28374 del 12/04/2019, Rv. 276243).

Nel caso in esame, il ricorrente lamenta l’erronea mancata concessione della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena in fase esecutiva.

In effetti, il provvedimento di rigetto pare basarsi sul mero presupposto del superamento del limite del biennio, lì dove le condotte risultano poste in essere dopo il compimento del settantesimo anno da parte dell’agente.

In effetti, quanto ai reati sub 2) e 3) essi sono pacificamente avvenuti dopo che il condannato era ultrasettantenne.

Ad analoga conclusione deve giungersi anche con riguardo al reato sub 1).

Come è noto infatti quello di stalking è reato abituale e, pertanto, la consumazione coincide con la cessazione dei comportamenti lesivi.

In tal caso, quindi, la consumazione è avvenuta  nella data del xxx, ancora una volta allorquando il ricorrente aveva già compiuto il settantesimo anno di età.

Il diniego risulta pertanto fondato su un presupposto erroneo sia in fatto che in diritto e ciò non può che determinare l’annullamento con rinvio della decisione impugnata.