Lo afferma Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 24494/2023, udienza pubblica del 19 aprile 2023, nei termini che seguono.
La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione preliminare relativa all’omessa notifica dell’avviso al nuovo difensore, sul presupposto che la rinuncia al mandato del precedente legale non era accompagnata dalla prova della avvenuta comunicazione della rinuncia all’assistito, per cui l’originario difensore restava onerato dell’incarico.
La difesa ha precisato che l’eccezione non concerneva la nomina al nuovo difensore, ma a quello che avrebbe dovuto essere nominato d’ufficio.
Secondo il prevalente orientamento di legittimità, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia opera immediatamente, senza che abbia rilevanza la comunicazione alla parte, e comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente un nuovo difensore all’imputato che non abbia provveduto ad altra nomina fiduciaria, dovendosi attribuire al differimento degli effetti dell’atto abdicativo, previsto dall’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., carattere temporaneo, a garanzia dell’effettività della difesa (Sez. 1^, n. 47159 del 25/10/2022, Rv. 284024; Sez. 1^, n. 39570 del 12/09/2019, Rv. 276872; Sez. 1^, n. 16958 del 23/02/2018, Rv. 272603; Sez. 1^, n. 8099 del 04/02/2010, Rv. 246238. In senso solo parzialmente contrario, l’esegesi delineata da Sez. 1^, n. 46435 del 13/09/2019, Rv. 277795, e Sez. 5^, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Rv. 266052, secondo cui, per quanto attiene al termine per appellare, la rinuncia al mandato difensivo non comporta l’obbligo per il giudice di nominare all’imputato un difensore d’ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina).
