L’avvocato Giovanni Luigi Guazzotti del foro di Roma ci ha inviato una nota che riassume una procedura estradizionale alla quale ha preso parte come difensore.
La pubblichiamo volentieri.
H. U., cittadino bielorusso, mentre si trovava a Napoli con la moglie per un breve periodo di vacanza coincidente con il suo compleanno, è stato tratto in arresto dagli agenti della Questura di Napoli, in esecuzione a mandato di arresto internazionale emesso a dicembre del 2020 dal Procuratore della Città di Minsk per il reato di truffa assicurativa che avrebbe commesso nella Regione di Minsk nel periodo tra agosto e ottobre del 2018.
Truffa assicurativa che non solo viene punita dall’ordinamento bielorusso con una pena fino a sette anni di reclusione (a differenza del codice penale italiano che prevede la perseguibilità solo a querela di parte, con una pena ben inferiore a sette anni di reclusione), ma di cui la Procura di Minsk non ha nemmeno fornito elementi utili al fine di conoscere lo stato del procedimento penale in Bielorussia ovvero se esso sia stato definito con sentenza di colpevolezza e se effettivamente sia punibile con una pena così elevata.
Tale situazione è ancor più singolare se si considerano due ulteriori circostanze: la prima è che il cittadino bielorusso già dal 2019 viveva in Polonia, ove vi aveva fatto ingresso con regolare visto rilasciato dalle Autorità Polacche, e successivamente era titolare di regolare permesso di soggiorno rilasciatogli dalle Autorità del paese in data ben anteriore al mandato di arresto internazionale, senza che alcun problema fosse sollevato dallo Stato di abituale residenza; la seconda, di non minore importanza, è che il cittadino bielorusso ha preso parte in Polonia a numerose manifestazioni contro il Governo Bielorusso pubblicando le relative foto sul proprio profilo social.
Circostanza, quest’ultima, che ha indotto la difesa a ritenere strumentale il mandato di arresto internazionale, emesso per colpire un giovane che era andato via dalla Bielorussia e che svolgeva nello Paese ospitante attività politica, partecipando a manifestazioni contrarie al regime bielorusso.
Successivamente all’arresto convalidato, sostituito su istanza della difesa, con la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico grazie all’ospitalità di una dissidente bielorussa residente in Italia in possesso dello status di rifugiata politica ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, la Repubblica della Bielorussia ha trasmesso per via diplomatica la domanda di estradizione corredata degli allegati previsti dall’art. 700 c.p.p.
Il Procuratore Generale, a seguito di requisitoria depositata ai sensi dell’art. 703 c.p.p., ha richiesto l’estradizione della persona indicata sostenendo che non vi fossero cause ostative all’estradizione affinché il cittadino bielorusso fosse sottoposto a giudizio penale in relazione ai delitti di truffa, in considerazione del fatto che la Bielorussia era firmataria della Convenzione Europea di Estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 705 co. 2° c.p.p., con apposita memoria, la difesa ha dedotto le seguenti argomentazioni difensive:
- La Convenzione Europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, al contrario di quanto sostenuto dal Procuratore Generale, non è stata sottoscritta né ratificata dalla Bielorussia, per la semplice ragione che nel 1957 la Bielorussia non esisteva e, successivamente alla sua costituzione, non ha mai inteso aderire alla Convenzione di Parigi, Convenzione che stabilisce norme di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo nondimeno non ha aderito al Consiglio di Europa. Mancate adesioni che costituiscono di per sé allarmanti indicatori di volontà contraria al rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
- La Convenzione sopra menzionata, all’art 3 co. 2, rubricato “reati politici”, prevede espressamente che l’estradizione non sarà concessa se “la Parte richiesta ha motivi seri per credere che la domanda di estradizione motivata con un reato di diritto comune è stata presentata con lo scopo di perseguire o di punire un individuo per considerazioni di razza, religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l’uno o per l’altro di questi motivi”. Previsione astratta che calza a pennello alla situazione concreta, dove il cittadino bielorusso ha svolto attività politica in contrasto con l’attuale regime bielorusso in un Paese come la Polonia schierato sul fronte opposto dell’attuale conflitto tra la Russia e l’Ucraina;
- Sul fronte, poi, del rispetto dei diritti umani si è evidenziato come una recente risoluzione del Parlamento Europeo ha stigmatizzato la repressione a seguito delle elezioni presidenziali del 9 agosto 2020 contro il popolo bielorusso, la società civile, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e gli attivisti dell’opposizione che sono stati perseguitati, arrestati, torturati e condannati per aver espresso opposizione al regime, censurando le sistematiche violazioni dei diritti umani e il sostengo del regime alla Russia contro l’Ucraina.
- Nella sopradetta Risoluzione, il Parlamento Europeo ha evidenziato come fosse prassi del regime bielorusso perseguitare i dissidenti politici con processi “fantoccio” giustificati da reati di diritto comune (come nel caso in oggetto), nonché come le elementari garanzie processuali vengano totalmente disattese in Bielorussia, a partire dal controllo pregnante della Procura sull’operato dei difensori.
La Corte d’Appello di Napoli, scaduto il termine ex art. 703 co. 5° c.p.p., ha fissato l’udienza prevista dall’art. 704 c.p.p. e, sentiti il Procuratore Generale ed i difensori, ha pronunciato sentenza contraria all’estradizione, ritenendo che ricorrano cause ostative l’estradizione previste dagli artt. 698 e 705 c. 2 c.p.p.
In particolare, la Corte ha respinto la richiesta per tre motivi: la mancanza di informazioni concrete sulla sanzione penale per il reato, la mancanza di adesione della Bielorussia alla Convenzione Europea di Estradizione e al Consiglio d’Europa, e la presenza di fonti attendibili riguardanti la non osservanza dei diritti umani e civili in Bielorussia
Per questi motivi la Corte ha pronunciato sentenza contraria all’estradizione per l’estero ai sensi dell’art. 704 co. 4 c.p.p. con conseguente revoca delle misure cautelari applicate, ordinandone l’immediata liberazione.
