Scambio elettorale politico-mafioso: l’elemento psicologico (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen. Sez. 6^, sentenza n. 14631/2023, udienza del 12 dicembre 2022, chiarisce l’elemento psicologico del delitto previsto dall’art. 416-ter, cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso).

Il collegio decidente ricorda che il reato in questione è punibile a titolo di dolo generico sicché la consapevolezza e volontà devono riguardare, dal lato del promittente, la promessa di procurare voti con modalità mafiose e, dal lato del promissario, l’accettazione della promessa in cambio dell’erogazione delle controprestazioni tipicizzate (erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa), unitamente alla piena consapevolezza delle modalità mafiose nel procacciamento dei suffragi.

La consapevolezza del promissario deve essere inoltre commisurata alla natura e alla posizione del suo interlocutore.

Ne consegue che, se il promittente è un componente di vertice della cosca mafiosa e si presenti come emissario e portavoce di questa, la parte dell’accordo inerente alle modalità di procacciamento dei voti può essere legittimamente presunta. Ciò perché il candidato che si rivolge ad una associazione di stampo mafioso per ottenerne sostegno elettorale conosce il suo modus operandi e vuole che siano esercitati i metodi tipici di pressione posti in essere da questa. Diverso è il caso del promittente intraneo che agisce individualmente ovvero dell’estraneo rispetto alla consorteria mafiosa. In questi casi, infatti, la prova del dolo del promissario deve essere più rigorosa, essendo quindi necessaria una dimostrazione “chiara e immediata” della pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto.