Premeditazione e preordinazione nel delitto di omicidio (di Riccardo Radi)

Qual è la differenza tra premeditazione e preordinazione nell’omicidio?

La prima sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 20057/2022, ha esaminato e ribadito la differenza tra la premeditazione e la preordinazione in tema di omicidio.

Va, innanzitutto, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., Sezioni unite, 18 dicembre 2008, n. 337), in tema di omicidio, la premeditazione presuppone due elementi: uno di natura cronologica, costituito da un apprezzabile lasso di tempo fra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso e, l’altro, di carattere ideologico, consistente nella ferma risoluzione criminosa perdurante nell’animo dell’agente, senza soluzione di continuità, fino alla commissione del crimine.

Il primo di tali elementi è particolarmente indicativo perché, concretandosi in un apprezzabile intervallo temporale in cui l’agente potrebbe riflettere ed eventualmente recedere dal proposito criminoso, denota – ove tale recesso non si sia verificato – una particolare intensità di dolo che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato, nel che si sostanzia l’altro degli elementi costitutivi dell’aggravante.

Nell’indagine da compiersi, inoltre, rileva anche la valutazione dei mezzi usati e delle modalità caratterizzanti la condotta delittuosa dell’agente; è compito del giudice di merito cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o se essi siano, invece, l’uno o l’altro, da escludere.

E ciò può avvenire anche in caso di agguato, tanto se si sia avuto l’avvistamento causale della vittima, quanto se si sia verificato un appostamento che risulti essere stato frutto di un’iniziativa estemporanea, in relazione a cui la risoluzione omicida non sia maturata attraverso una lunga riflessione, con la possibilità di recesso prima dell’attentato (Cass. pen., Sez. 5^, 11 marzo 2014, n. 26406).

Ancora, va osservato che, se la premeditazione non può confondersi con la preordinazione del crimine, proprio da quest’ultima possono essere tratti elementi sintomatici idonei a una corretta individuazione e quantificazione del dolo del soggetto agente.

Proprio la preordinazione del delitto, infatti, può costituire uno degli elementi da cui desumere la ricorrenza della premeditazione, intesa, come già evidenziato, come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche dell’agente, del proposito omicida (Cass. pen., Sez. 1^, 26 marzo 1996, n. 3082).

In ordine alla premeditazione è necessario un attento esame degli elementi costitutivi della premeditazione che sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso – elemento di natura cronologica – tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso, e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine – elemento di natura ideologica.

In tema di omicidio (art. 575 cod. pen.), va affermata la distinzione tra mera preordinazione del delitto – intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente – e premeditazione (art. 577, n. 3 cod. pen.) – intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida – del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l’attuazione, un’adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine (Cass. pen., Sez. 1^, 5 marzo 1996, n. 3082).