Interventi edilizi: necessaria la loro considerazione unitaria per valutare l’eventuale rilievo penale (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 3^, sentenza n. 21192/2023, udienza pubblica del 4 aprile 2023, consolida il principio della necessaria considerazione unitaria degli interventi edilizi ai fini della valutazione del loro rilievo penale e ne trae la conclusione che la realizzazione di una parete doccia esterna è assimilabile alla realizzazione di una nuova opera per la quale non è sufficiente la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata).

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che qualsiasi l’intervento edilizio deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, senza possibilità di scindere e considerare separatamente le sue componenti (Sez. 3^, n. 20363 del 16/03/2010, Rv. 247175 – 01).

Sin da risalenti, e mai superate pronunce di legittimità, si è affermato il principio secondo cui la valutazione di un’opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare  separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio (Sez. 3^, n. 4048 del 06/11/2002, Rv. 223365 – 01, fattispecie in tema di decorrenza del termine di prescrizione)

Più recentemente, e con riguardo al profilo che qui viene in rilievo della tipologia del titolo abilitativo richiesto, si è ribadito che in tema di reati edilizi, la valutazione dell’opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell’attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti (Sez. 3^, n. 16622 del 08/04/2015, Rv. 263473 – 01).

Si è in proposito reiteratamente evidenziato che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale, nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più blando, per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale. L’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3^, n. 16622 del 08/04/2015 Rv. 263473 — 01; Sez. 3^, n. 5618 del 17/11/2011, Rv. 252125 – 01).

Il principio di unitaria valutazione è stato ribadito anche con riferimento ad opere in grado di non assumere rilevanza penale se esaminate autonomamente, eppure suscettibili di integrare, proprio in ragione della necessaria valutazione complessiva, interventi richiedenti titoli abilitativi corrispondenti al permesso di costruire o ad atti ad esso equivalenti (fattispecie con riguardo alla valutazione dell’opera ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza della prescrizione, deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017 Rv. 270256 – 01; Sez. 3^, n. 16622 del 08/04/2015, Rv. 263473 – 01 cit.).

Sulla scorta di questa esegesi ermeneutica la decisione impugnata è giuridicamente corretta.

La vicenda in esame, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, riguarda la realizzazione di una parte ex novo con inserimento di doccia nella parte destinata ad area scoperta che, pur non determinando nuove superfici e volumi, modificava l’originaria tipologia del luogo, e la realizzazione di un nuovo solaio di copertura del vano bagno, che rispetto all’originaria altezza di m. 2,30 era, all’esito del sopralluogo di m. 2,75, con realizzazione di nuovi volumi.

La ricostruzione del solaio con innalzamento dello stesso e, inevitabile, aumento di volumetria, rientra, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, nella nozione di nuova costruzione soggetta a permesso a costruire ai sensi dell’art. 3 lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001, sicché non era sufficiente la SCIA che consentiva la sola demolizione e ricostruzione del solaio come in origine.

La valutazione unitaria delle opere come realizzate ed accertate non consente di scindere l’intervento realizzato di costruzione ex novo del muro con inserimento di doccia, e di ritenerlo quale manutenzione leggera che include ai sensi ai sensi dell’art. 3 lett. b) cit. “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici” assoggettati ai sensi degli artt. 6, 6 bis e 22 Tue a semplice CILA.