Non è un Paese per vecchi: l’incredibile sentenza di una Corte d’appello che assimila i sessantacinquenni a “morti che camminano” (di Vincenzo Giglio)

Cass. civ., Sez. 3^, sentenza n. 15437/2023, udienza pubblica del 24 febbraio 2023, annulla una decisione d’appello per la quale a 65 anni la vita è sostanzialmente terminata.

La vicenda giudiziaria

Una donna muore dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali.

Il figlio cita in  giudizio la guidatrice e la sua compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal sinistro.

Si costituisce soltanto la compagnia, contestando unicamente l’entità del risarcimento e in particolare adducendo che la somma che aveva già corrisposto in sede stragiudiziale di € 210.000 – incassata dall’attore quale acconto – aveva già soddisfatto ogni pretesa.

Il tribunale accoglie la richiesta di parte attrice di risarcimento del danno da perdita del lavoro familiare della vittima (€ 80.000) e la sua ulteriore richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (€ 275.000).

Rigetta invece le sue ulteriori richieste risarcitorie per la perdita del contributo economico che la vittima avrebbe destinato al risparmio e al figlio e per la perdita di chances in relazione al beneficio della quota di reddito destinato dalla suddetta al risparmio e al figlio.

Sia l’attore che la compagnia convenuta appellano la decisione di primo grado.

La Corte di appello rigetta l’appello principale e, in accoglimento parziale di quello incidentale della compagnia, ridetermina il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella complessiva somma di € 66.676,63.

L’attore ricorre per cassazione e la compagnia resiste con un controricorso.

La decisione della Corte di cassazione

Si anticipa subito che il collegio decidente ha accolto il ricorso del figlio della vittima.

Non è tanto questo che interessa, tuttavia, quanto piuttosto il non dissimulato sconcerto dei giudici di legittimità per la rozzezza e l’illogicità dei passaggi cruciali della motivazione della sentenza d’appello impugnata.

In effetti in quest’ultima si leggono espressioni del genere:

al di là di un’aspettativa strettamente personale, non può ragionevolmente ritenersi che [la vittima] che all’epoca della morte aveva [si indica l’età] avrebbe continuato a destinare somme e risparmi in favore del figlio, piuttosto che per la cura ed assistenza personale“;

Né può trascurarsi di ipotizzare ragionevolmente che data l’età avanzata della [vittima], la stessa negli anni successivi si sarebbe trovata nella necessità di destinare tutta la pensione alle proprie esigenze (anche di salute) e addirittura di ricorrere lei stessa all’aiuto del figlio e ciò secondo regole di comune esperienza, tenuto conto del modesto importo della pensione“.

Il collegio decidente replica a sua volta che “come è percepibile ictu oculi, la Corte si è avvalsa, per disattendere le censure dell’appello incidentale, di una motivazione intessuta di asserti apodittici o anche contrastanti con quanto è notorio, e dunque illogici“.

È apodittica – osserva il collegio – la considerazione per cui l’età anziana della madre dell’attore faceva sì che, quand’anche non fosse deceduta per il sinistro, di lì a poco avrebbe perso qualsiasi capacità e sarebbe stata costretta a chiedere aiuto al figlio e destinare il suo denaro alle cure richieste dalla sua decadente salute.

E aggiunge: “l’argomento della vita ormai terminata” è “un asserto che serpeggia per tutta la motivazione, di per sé non particolarmente estesa […] e che ne costituisce un vero e proprio perno; la sua incidenza, peraltro, è di rilievo pari alla sua eccentricità“.

Ed ancora: “Ogni motivazione può, naturalmente, avvalersi di dati riconducibili al notorio per strutturare il proprio logico percorso. Nel caso in esame si è verificato l’inverso: la Corte di appello di xxx ritiene […] “che per una persona di genere femminile l’età di 65 anni sia ormai prossima a un grave dissesto fisico e alla morte, ragion per cui la donna quando fu investita si sarebbe trattato in sostanza di una piccola anticipazione della imminente fine della sua vita, o comunque della sua vita attiva“.

Ha buon gioco il collegio ad affermare che “la motivazione si presenta affetta da irragionevolezza/incomprensibilità, considerata la plurale utilizzazione di un simile argomento, per così dire, primario“.

Non basta ancora.

La decisione impugnata deraglia di nuovo, secondo i giudici di legittimità, su un altro tema ed è quello della convivenza della vittima col figlio.

Così testualmente motiva la Cassazione: “Radicalmente privo di razionalità/comprensibilità, è pure l’ulteriore argomento relativo alla convivenza di madre e figlio all’epoca dell’incidente. Ad avviso del giudice d’appello, sarebbe provata l’assenza della convivenza tra loro perché, da quanto prospettato dallo stesso [figlio] la [madre] “si intratteneva” in due diversi appartamenti, in uno dei quali “limitatamente al periodo delle ferie”. Da una simile prospettazione, seguendo l’ottica del giudice d’appello, dovrebbe allora desumersi che, quando una persona è proprietaria di un appartamento ove si reca a trascorrere le ferie, non è più convivente con lei chi abita nell’appartamento che non è di ferie. Anche questo è un argomento alquanto singolare proprio per la sua irragionevolezza ed incompatibilità col notorio, in quanto l’abitare immobili unicamente durante le ferie, sempre alla luce del fatto notorio, non modifica la vita ordinaria nell’abitazione di residenza, vita ordinaria che può comunque comportare la convivenza pure con altre persone“.

Il collegio ha conseguentemente accolto il ricorso principale ed annullato con rinvio la decisione impugnata.

Il commento

Si è portati a pensare che un collegio d’appello, formato da giudici che hanno ormai (dovrebbero avere) una rilevante esperienza di vita e di giudizi, sia in grado di assicurare decisioni che, quand’anche non raggiungano vette di raffinatezza giuridica, siano quantomeno conformi al buon senso.

Il caso appena descritto smentisce questa convinzione.

Per i giudici d’appello che hanno emesso la sentenza cassata una donna di 65 anni è, per così dire, un cadavere che cammina e l’unico futuro che le si prospetta è una progressione rapida e drammatica di decadenza fisica e perdita di ogni autonomia.

Aristotele, padre del sillogismo alla base di ogni sequenza indiziaria, si sarà rivoltato nella tomba.

Gli stessi giudici della Cassazione, la cui età media è di certo superiore a quella dei magistrati di prima nomina, avranno probabilmente fatto ogni tipo consentito di scongiuri discutendo il caso in camera di consiglio.

E anch’io, per quello che vale, mi adeguo.

Un ultimo pensiero – irriverente, lo ammetto – prima di concludere: saranno ancora della stessa idea i giudici d’appello quando toccherà a loro oltrepassare la fatidica soglia dei 65 anni?