Produzione e distribuzione per il consumo di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica: la posizione di garanzia del legale rappresentante della società produttrice (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 23724/2023, udienza pubblica del 29 marzo 2023, chiarisce le condizioni necessarie per l’attribuzione della responsabilità ove siano prodotte e messe in commercio sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica.

Vicenda giudiziaria motivi di ricorso per cassazione

Al presidente del consiglio di amministrazione di una società che produce e commercializza prodotti alimentari a base di cereali viene contestato di avere distribuito per il consumo sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica.

L’accusa nasce da talune analisi eseguite su alcuni prodotti prelevati a campione presso un esercizio commerciale a e presso la sede della società produttrice che avevano riscontrato la  presenza di percentuali elevate di glutine, sebbene i prodotti venissero commercializzati come privi di glutine, e di aflatossine in quantità superiore a quella consentita.

Il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità dell’imputato, ritenendo provato un difetto di controllo della filiera attraverso la quale venivano selezionate e trasformate le materie prime impiegate per la produzione e, in particolare, una scarsa attenzione nelle analisi sulle farine che risultavano avvenire a campione.

Nel corso del giudizio la difesa aveva sostenuto che le verifiche di qualità dovevano ritenersi rassicuranti e capillari, in considerazione dell’attenzione riservata dalla società alla filiera attraverso cui erano selezionate le ditte produttrici e, soprattutto, dell’affidabilità assicurata dall’azienda trasformatrice iscritta al prontuario AIC (Associazione Italiana Celiachia), la quale garantiva che le materie prime trasformate erano prive di contaminazioni da micro-tossine o da altri allergeni, quali il glutine.

Il giudice ha di contro affermato che la società di cui l’imputato era il legale rappresentante non era comunque esonerata da una verifica più puntuale del prodotto finito, in quanto l’assenza di glutine era il carattere distintivo dei prodotti commercializzati e, sotto diverso profilo, nessuna effettiva delega e, conseguentemente, nessun esonero di responsabilità poteva derivare dal ricorso ad una impresa trasformatrice affidabile e rinomata, in assenza di specifici accordi volti a conferire a quest’ultima l’incarico della puntuale verifica della presenza di tossine o la percentuale di glutine nella materia prima trasformata.

Ha osservato inoltre che la notevole percentuale di glutine e di sostanze nocive riscontrate nei campioni di prodotti analizzati dimostrava un difetto di monitoraggio sulle caratteristiche qualitative del prodotto, indice di trascuratezza e comunque di lacune nella filiera di controlli.

La sentenza di primo grado è stata confermata in appello.

Motivi di ricorso per cassazione

La difesa dell’imputato ha dedotto un vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 452 cod. pen.

Ribadita la descrizione del processo produttivo che portava alla individuazione delle aziende agricole fornitrici dei cereali e alla successiva trasformazione della materia prima, ha rappresentato come i controlli a campione eseguiti dalla società che commercializzava il prodotto finito costituissero l’ultimo gradino di un monitoraggio che partiva dall’accurata selezione delle imprese produttrici, le quali già erano sottoposte a un rigido protocollo di verifica della qualità del prodotto e dell’assenza di contaminazioni e di tossine, e passava attraverso l’attività di trasformazione di una azienda che forniva ampie garanzie di affidabilità e di rigore nei monitoraggi trattandosi di realtà tenuta a conformarsi al prontuario AIC, che includeva la verifica dell’assenza di contaminazione di glutine nei cereali (farine di cereali), mentre la presenza di aflatossine poteva dipendere dai cambiamenti climatici e dall’innalzamento del grado di umidità.

Il difensore ha quindi censurato l’omessa considerazione ad opera dei giudici di merito del fatto che il prodotto commercializzato era sottoposto a un procedimento di verifica e di selezione il quale imponeva di escludere, con valutazione ex ante e in concreto, che il titolare della società potesse prevedere la presenza di fattori nocivi nel prodotto commercializzato. A fronte delle successive verifiche, che coprivano oltre il 70 per cento dello stesso, non era stato dato conto del reale rimprovero mosso al ricorrente e in particolare quali fossero i termini di paragone della condotta doverosa, a fronte di processo produttivo che si era sviluppato lungo una sequenza di controlli e verifiche progressive.

La decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità ha considerato manifestamente infondato il motivo di ricorso.

…Il rilievo della “doppia conforme”

Ha rilevato a tal fine che si era in presenza di una c.d. “doppia conforme” di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del in relazione al reato ascritto in ragione di un difetto di controllo e di verifica tecnica sulla nocività dei prodotti commercializzati.

Ciò implica che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

…e conseguente limitazione della deducibilità del vizio di travisamento della prova

Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2^, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 27201801).

Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina in cui il ricorso, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una lettura alternativa delle fonti di prova, rinnovando prospettazioni difensive già adeguatamente vagliate e disattese con motivazione lineare e priva di contraddizioni.

È noto infatti che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sezioni unite, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; Sez. 4^, n. 4842 del 2/12/2003, Rv.229369).

Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (Sez. 5^, n.19318 del 20/01/2021, Rv.281105).

…La valutazione del caso specifico

Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la immissione sul mercato di prodotti cerealicoli potenzialmente dannosi per i consumatori in ragione della presenza di fattori patogeni (aflatossine), ovvero allergenici ai danni di soggetti portatori di intolleranze alimentari (al glutine), in ragione del superamento delle soglie regolamentari di tollerabilità in quanto gli stessi, all’esito delle analisi chimiche eseguite, erano risultati presenti in misura anche consistente.

…L’elemento soggettivo del reato e la posizione di garanzia

Il giudice di appello ha correttamente motivato sulla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato evidenziando che l’imputato era titolare di una posizione di garanzia che gli imponeva di governare il rischio connesso alla nocività  del prodotto distribuito laddove, in assenza di deleghe al controllo della qualità del prodotto, non poteva essere sufficiente l’affidamento riposto sulla impresa che si occupava della trasformazione delle materie prime che garantiva di rispettare i protocolli AIC, trattandosi di mero anello intermedio nella catena di lavorazione, che non poteva esonerare da responsabilità il distributore del prodotto finito, il quale avrebbe dovuto attivare controlli capillari per impedire la commercializzazione di prodotti a base di cereali potenzialmente nocivi a causa di agenti tossici o allergenici.

Con argomenti lineari e privi di fratture logiche il giudice d’appello, al pari della sentenza di primo grado, ha evidenziato come i controlli non erano stati sistematici, in quanto svolti a campione, e comunque inadeguati, in quanto consentivano la commercializzazione di una percentuale non trascurabile di prodotto privo di alcun monitoraggio, se non quello assicurato dalla filiera commerciale, così da determinare, in sede di verifica tecnica valori di aflatossine e glutini di molto superiori ai valori consentiti o tollerati.

…La causalità nei reati colposi

Sotto questo profilo pertanto l’accertamento dell’elemento soggettivo è stato svolto nel rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di causalità della colpa, nel senso che l’evento pericoloso che la norma incriminatrice mira a prevenire risultava prevedibile ed evitabile secondo una valutazione operata in concreto ed ex ante e tenuto conto dei profili soggettivi del venditore-distributore del prodotto (Sez. 4^, n. 21554 de15/05/2021, Rv.281374; n. 32216 del 20/06/2018, Rv.273568).

…Prevedibilità dell’evento

Invero in tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. 4, n. 4675 del 16/05/2006, Rv. 235660-01; Sezioni unite, n.38343 del 20/04/2014, Espenhahn, Rv.261106).

…Esito

Il ricorso è stato considerato pertanto inammissibile.