Il Ministro della Giustizia ha trasmesso al CNF per acquisirne il parere lo schema del decreto (allegato alla fine del post) che è tenuto ad emettere ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile allo scopo di definire “gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo” e di stabilire “i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti e che nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, tra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso“.
Tutte le indicazioni ivi previste indirizzano le parti verso la sintesi narrativa e contenutistica e richiamano moderni criteri di classificazione.
Chiarezza e sinteticità diventano regole generali (art. 2).
Ogni proposizione deve essere caratterizzata dalla specificità (art. 2).
Sono richieste tag (in numero non superiore a 10) per facilitare la classificazione degli atti (art. 2).
Sono previsti tre ordini di limiti dimensionali (50.000 caratteri, 25.000 caratteri e 4.000 caratteri) secondo l’importanza dell’atto (art. 3).
Sono ugualmente previste esclusioni e deroghe rispetto a tali limiti per casi specifici (artt. 4 e 5).
Si chiede uniformità delle tecniche redazionali, prevedendo specifiche per la dimensione dei caratteri, l’interlinea, i margini e limitando l’uso delle note (art. 6).
Si prescrive infine ai giudici di redigere i loro provvedimenti in modo chiaro e sintetico, attenendosi anch’essi ai criteri indicati negli artt. 2 e 6 in quanto compatibili.
Si chiede dunque alle parti come a chi giudica un deciso sforzo di restyling narrativo nella sottintesa speranza che ad esso si accompagni un analogo sforzo concettuale che aumenti il livello qualitativo dello scambio tra coloro che “fanno” il giudizio civile attraverso il confronto tra tesi contrapposte e la loro sintesi.
Qualcuno dice, ed è molto vero, che all’eleganza si arriva per sottrazione, non per aggiunta.
Lo stesso vale per l’efficacia delle tesi e quindi per la resa degli atti che le espongono.
Buona lettura.
