Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 23320/2023, udienza pubblica del 6 aprile 2023, chiarisce la natura e la finalità del beneficio della non menzione della sentenza di condanna e la sua differenza dall’istituto della sospensione condizionale della pena.
In relazione alla non menzione, va ribadito che il giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi.
In particolare, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale.
In linea di principio dunque, non è in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (Sez. 3^, n. 56100 del 9 novembre 2018) a differenza di quanto esclusivamente sostenuto, a sostegno della censura, dalla difesa del ricorrente, senza segnalare specifiche ragioni di contraddittorietà tra le due valutazioni, solo astrattamente ritenute in conflitto; conflittualità peraltro non individuate.
