Patrocinio a spese dello Stato: revoca dell’ammissione al beneficio e sorte del decreto di liquidazione dei compensi divenuto irrevocabile in precedenza (di Alessandro Casano)

Qual è la sorte del decreto di liquidazione emesso in favore del difensore, quando viene revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?
Secondo una circolare del Ministero della Giustizia del 17/2/2020 «in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato» non si può «procedere al pagamento degli onorari in favore del difensore della parte originariamente ammessa al beneficio, anche ove il relativo decreto di liquidazione sia ormai divenuto definitivo».
Il 27/4/2023, tuttavia, il Ministero della Giustizia ha diramato una nuova circolare (allegata alla fine del post) con cui si è stabilito che anche a fronte della revoca, con effetto retroattivo, dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato il provvedimento di liquidazione irrevocabile emesso in favore del difensore deve essere ottemperato dal funzionario delegato alle spese di giustizia, con contestuale recupero, dell’importo erogato, nei confronti della parte originariamente ammessa al beneficio.
Il revirement del Ministero della Giustizia si allinea ad un orientamento della Cassazione che si è consolidato nel tempo, secondo il quale la revoca del patrocinio a spese dello Stato, per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito previste dalla legge, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta l’inefficacia del decreto di pagamento del difensore emesso prima della revoca del provvedimento di ammissione (Cass Pen. Sez. 4, 15/12/2020, dep. 16/03/2021, n. 10159; Cass. Pen. Sez. 4, 14/02/2019, dep. 29/04/2019 n. 17668; Cass. Pen. Sez. 45/2/2020 n.5360).