Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 21878/2023, deposito del 22 maggio 2023, mette a fuoco la diversa natura delle fattispecie di reato previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 2638 cod. civ. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).
Mentre infatti il delitto descritto nel primo comma è di mera condotta e viene perfezionato sia dall’omessa comunicazione di informazioni dovute che dall’uso di mezzi fraudolenti finalizzati ad occultare l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, di cui al secondo comma è un di evento poiché richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, che sia conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, ivi compresa la semplice omissione della comunicazione di informazioni dovute.
Ove ricorrano entrambe le ipotesi, dunque, si configura un concorso formale ai sensi dell’art. 81, comma 1, cod. pen., qualora la condotta illecita consista nell’omessa comunicazione di informazioni dovute alle autorità di vigilanza.
