Sezioni unite civili, sentenza n. 14957/2023, udienza pubblica del 23 maggio 2023, ha chiarito i parametri applicabili per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti di un avvocato per un illecito di natura permanente.
Seguono i passaggi essenziali della motivazione.
Per individuare il regime della prescrizione dell’azione disciplinare in base alla legge applicabile pro tempore è necessario far leva sulla data di commissione del fatto (v. Cass. Sez. U n. 30383-21), ossia, dinanzi a un illecito contestato come permanente, sulla data di cessazione della permanenza (Cass. Sez. U n. 23746/20).
L’addebito disciplinare mosso all’incolpato era (ed è) il seguente: “aver tenuto condotte in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro della professione sanciti dall’art. 9 co. 1 e 2 CDF, già art. 5, in particolare corrompendo un pubblico ufficiale; organizzando, in concorso con altri, numerosi falsi sinistri stradali e prestando attività di assistenza legale dal periodo 2011 al periodo 2015; collaborando nel 2010 a trasferire illegalmente all’estero dipinti di interesse storico e artistico appartenenti a clienti e a terzi e accettando da un cliente una di queste tele a garanzia di spese non meglio precisate e di compensi futuri per l’attività di ricerca di acquirenti delle opere; in conclusione, ponendo in essere una serie di condotte incompatibili con i principi sanciti dall’art. 9 già 5 citati“.
Il ricorrente muove dal presupposto che le condotte rilevanti disciplinarmente, “trascritte nell’incolpazione”, in quanto contestate per relationem ai capi d’accusa del procedimento penale, fossero state a loro volta contestate anche – “ovviamente” – nella data e nel luogo in essa (accusa) enunciati. E di poi conseguentemente accertati come commessi in quelle date.
Questa affermazione è assertiva e ipotetica, visto che la deduzione celata dall’avverbio (“ovviamente”) non è esattamente riscontrata nella sentenza disciplinare.
Nella sentenza non c’è un concreto riferimento tale da reputare in qualche modo accertata la data di effettiva cessazione della permanenza delle condotte.
Il Consiglio distrettuale di disciplina si è pronunciato di riflesso al capo d’incolpazione, e quindi ha ritenuto che tutte le condotte contestate, salvo quella di trasferimento all’estero dipinti di interesse storico e artistico all’estero dipinti di interesse storico e artistico, fossero proseguite in modo permanente “dal periodo …”.
Ha aggiunto, in dissociazione con quanto oggi assume il ricorrente, che non poteva consentirsi con la decorrenza del termine dalla data di consumazione di ogni singolo illecito dedotta dalla sentenza di patteggiamento, perché tale data era stata indicata (nelle imputazioni ivi trascritte) solo “in via di approssimazione”; cosa che peraltro è stata anche ritenuta inessenziale rispetto alla data di deliberazione della sentenza disciplinare (16-6-2022), visto che l’inizio del termine di prescrizione, in relazione a tutte le violazioni ascritte, avrebbe dovuto commisurarsi con la data della cessazione della permanenza e comunque della reiterazione delle condotte stesse.
Sennonché la determinazione concreta di quella data era (ed è) invece decisiva a fronte del deposito della sentenza disciplinare (17-10-2022).
La sentenza ha mancato di accertarla.
Ha mancato di stabilire, cioè, ai fini che ancora rilevano, quando concretamente fosse cessata la permanenza delle condotte integranti (anche) l’illecito disciplinare.
Vale la pena di ricordare che la prescrizione, a fronte dell’effetto estintivo del reato, non estingue la violazione deontologica: estingue solo l’azione disciplinare.
Sicché deve essere valutata in questa specifica prospettiva.
Secondo l’art. 54 della L. n. 247 del 2012, il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente a oggetto i medesimi fatti.
Pertanto la sentenza va cassata in relazione al seguente principio di diritto:
– in tema di procedimento disciplinare degli avvocati, nei casi in cui l’illecito deontologico attenga ai medesimi fatti contestati in un procedimento penale, il procedimento disciplinare deve essere definito con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 della L. n. 247 del 2012) anche a proposito della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare, con conseguente necessità, da parte dell’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto che, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
