Cass. civ., Sez. 1^, ordinanza n. 7214/2023, 12 ottobre 2020/13 marzo 2023, ha esaminato gli effetti della truffa mediante phishing subita dal cliente di una banca che svela colposamente le sue credenziali di accesso.
Non sussiste la responsabilità della banca per i danni patiti dal correntista in conseguenza di addebito di somme sul conto corrente bancario derivato da operazioni di bonifica per via telematica da un terzo qualora si accerti, da un lato, che l’istituto ha adottato un sistema di sicurezza dei servizi informatici on-line tale da impedire l’accesso ai dati personali del correntista da parte dei terzi, sistema certificato da appositi enti certificatori secondo i più rigorosi ed affidabili standard internazionali e tale che la sua utilizzazione può avvenire esclusivamente attraverso l’inserimento di vari codici segreti in possesso dell’utente e sconosciuti dallo stesso personale della banca, dall’altra che nel foglio illustrativo consegnato al correntista sia precisato che il cliente è responsabile della custodia e della conservazione corretta dei propri dati personali per l’utilizzo dei servizi informatici on-line.
In un tale contesto, infatti, deve ritenersi che il correntista ha tenuto un comportamento decisamente imprudente e negligente, avendo digitato i propri codici personali – verosimilmente richiesti con una e-mail fraudolenta – in tal modo consentendo all’ignoto truffatore di successivamente utilizzarli per effettuare la disposizione sul conto e tale condotta colposa, causa esclusiva dell’operazione che ha determinato l’addebito, ha assunto i caratteri del caso fortuito che ha interrotto il nesso eziologico tra l’attività pericolosa e l’evento dannoso con conseguente esclusione della responsabilità della banca.
