È irregolare ma comunque valido l’atto di impugnazione non nativo digitale ottenuto mediante scansione di un documento cartaceo (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 4^, sentenza n. 22708/2023, camera di consiglio dell’11 maggio 2023, affronta il tema dell’impugnazione contenuta in un documento informatico che non rispetta lo standard previsto dal decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La vicenda giudiziaria e i motivi di ricorso

Il GIP ha sottoposto un indagato alla misura della custodia cautelare in carcere.

Il tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, affermando che l’atto tramesso telematicamente alla sua cancelleria non rispettasse i requisiti richiesti dall’art. 24, comma 6-bis, d.l. n. 137/2020 ed in particolare le indicazioni fornite dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 4, stesso articolo, cui il comma 6-bis fa rinvio.

Il TDR ha rilevato che l’atto contenente l’impugnazione non era stato generato con lo strumento informatico e trasmesso con firma digitale, ma formato in modalità cartacea, sottoscritto dal difensore e successivamente scansionato e trasmesso in via telematica alla cancelleria. Pertanto, benché l’atto fosse provvisto di firma digitale e fossero state utilizzate le caselle di posta dedicate, costituiva la mera riproduzione, ovvero più correttamente, la rappresentazione grafica del documento originario che era rimasto nella disponibilità del ricorrente, con la conseguenza che quella che era stata inoltrata era solo una copia, ovvero la riproduzione per scansione di immagini di un atto redatto e sottoscritto dal difensore dell’imputato.

Ha concluso che la formazione dell’atto nei termini suddetti lo ha reso inidoneo ai sensi della disciplina specifica di riferimento, posto che l’impugnazione era intervenuta con un file contenente un allegato che era privo dei requisiti di originalità e di autenticità prescritti dalla suddetta disciplina e finiva per costituire una sorta di copia di un documento originale che la norma richiamata pure ammetteva, ma soltanto per gli allegati a corredo dell’atto processuale e, comunque, anche sotto questo aspetto non  risultava conforme, in quanto era sprovvisto di attestazione di conformità mediante apposizione di firma digitale.

In definitiva, a giudizio del tribunale, l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi dell’atto informatico richiesto dalla legge con conseguente pronuncia di inammissibilità.

Il difensore dell’indagato ha fatto ricorso per cassazione.

La decisione della Corte di cassazione

…Impugnazione contenuta in un documento informatico

Il collegio decidente ha ricordato preliminarmente che il citato art. 24, comma 6-bis, dispone che, “fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale” e che, per gli allegati all’atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all’originale.

Ha osservato ancora che l’atto di impugnazione in quanto tale (ricorso, appello, opposizione o altro), invece, viene disciplinato soltanto per relationem,  perché la norma si limita a dire che deve trattarsi di un “documento informatico” sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il successivo art. 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti.

…Requisiti del documento informatico

Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6-bis e 4 dell’art. 24, dispone all’art. 3, comma 1, che il “documento informaticodeve  rispettare i seguenti requisiti: “è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata“.

Ne consegue – chiarisce il collegio – che nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell’emergenza del d.l. n. 137 del 2020 il “documento informatico” è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard noto ormai con l’acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente.

Divergenza del ricorso al TDR dallo standard previsto

Nel caso in esame il ricorso al Tribunale del riesame non rispetta le forme regolamentari con cui deve essere generato il “documento informatico”, in quanto lo stesso, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, per stessa ammissione del ricorrente, é stato stampato e trasformato in documento cartaceo. Poi il documento cartaceo risulta essere stato riprodotto in formato informatico mediante la scansione dell’immagine (operazione non consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale sopra richiamato), ed a quell’immagine è stata apposta anche la firma digitale.

In definitiva, nella specie, risulta essere stato compiuto un passaggio ulteriore rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 24, comma 6-bis, del d.l. n. 137 e dell’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale. Si pone pertanto un profilo di inosservanza delle forme indicate da un atto regolamentare, peraltro richiamato dalla disciplina normativa emergenziale sulle modalità di formazione e di trasmissione degli atti di impugnazione.

…La divergenza non è sanzionata

Tale passaggio ulteriore non trova sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell’emergenza. La norma che completa il disegno del legislatore dell’emergenza prevedendo l’apparato sanzionatorio è, infatti, l’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020, che dispone: “fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura 3 penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4“.

Il successivo comma 6-septies aggiunge che: “nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza l’inammissibilità dell’impugnazione e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato“.

Tra tutte le previsioni dell’art. 24, comma 6-sexies, l’unica che interessa il caso in esame è la lett. a), quella dedicata alla firma dell’atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a) non è stata violata, perché l’atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L’aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale (per ipotesi analoghe Sez. 1, n. 32221 del 1/07/2022 n.m.).

…Inesistenza di carenze formali dell’impugnazione

Sotto diverso profilo, non si ravvisano nella specie carenze formali nell’impugnazione del che giustifichino una pronuncia di inammissibilità con riferimento ai requisiti formali dell’atto di impugnazione di cui all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. che, in combinato con l’art.581 cod. proc. pen., si limita a prevedere la forma scritta e la specifica indicazione dell’atto sottoposto ad impugnazione, dei capi e dei punti della decisione oggetto di gravame e, per quanto rileva nel caso in specie, dei motivi di impugnazione, con le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisiti formali e contenutistici che risultano rispettati.

…Richiamo all’art. 111-bis cod. proc. pen.

Va infine evidenziato come, nella prospettiva della entrata in vigore della riforma Cartabia con l’introduzione della regola generale della impugnazione telematica, il nuovo testo dell’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (in relazione al quale l’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha differito l’entrata in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), fa espresso rinvio all’art. 111-bis cod. proc. pen. il quale, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazione a sua volta richiama la disciplina regolamentare da attuare “concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici”.

Anche in tale prospettiva, che può essere considerata in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione, gli aspetti salienti della impugnazione telematica attengono agli indici di riconoscimento del mittente (tale requisito risulta soddisfatto attraverso l’impiego della firma digitale), nonché degli altri requisiti sulle modalità di trasmissione e di ricezione dell’atto di impugnazione, che non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell’atto da trasmettere.