Invasione di terreni  o edifici: nozione di beni pubblici ai fini della procedibilità d’ufficio (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 2^, sentenza n. 23292/2023, camera di consiglio dell’1° febbraio 2023, ha trattato il reato di invasione di terreni o edifici e i casi della sua perseguibilità d’ufficio.

Il collegio decidente si è orientato in senso conforme ad un indirizzo interpretativo (Sez. 7^, ordinanza n. 27249 del 17/05/2022 Rv. 283323 – 01; Sez. 2^, n. 11822 del 05/02/2003, Rv. 223908 – 01; Sez. 2^, n. 14798 del 24/01/2003, Rv. 224302 – 01; Sez. 2^, n. 6207 del 13/11/1997, Rv. 209146 – 01) secondo il quale, ai fini della perseguibilità d’ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» – secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e ss. cod. civ., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti rimanendo qualificanti i profili afferenti alla titolarità anche a prescindere dalla concreta destinazione.