Usura e determinazione del profitto confiscabile (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 2 con la sentenza numero 16045/2023 ha stabilito che in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644, comma sesto, cod. pen., identificandosi, conformemente alla generale nozione di profitto del reato, nell’effettivo arricchimento patrimoniale conseguito, in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti.
Nel caso esaminato la Suprema Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto, sulla base della distinzione tra danno civile e danno criminale, che fosse possibile sottoporre a sequestro preventivo finalizzato alla confisca le somme effettivamente percepite dall’imputato a titolo di interessi, rimanendo a tal fine irrilevante il profilo dell’omessa restituzione delle somme prestate come capitale.
La difesa ha richiamato la distinzione che nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata, a partire dalla sentenza Fisia Italimpianti s.p.a. (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008 Rv. 239924-01), fra l’ipotesi dei delitti commessi nell’attività di conclusione di un contratto, cioè dei cd. reati in contratto, e l’ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sé vietato, cioè dei c.d. reati contratto: in questo secondo caso la norma incriminatrice penale vieta proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell’assetto degli interessi che esso mira a realizzare (ad esempio la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione, il commercio di prodotti con marchi contraffatti); nel primo, invece, la norma penale sanziona la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell’altro nella fase della stipulazione (si tratta, per lo più, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata, l’estorsione, la circonvenzione di persona incapace e l’usura).
Il principio è stato ribadito anche di recente dalle sezioni semplici (cfr. Sez. 2, n. 40765 del 21/10/2021, Rv. 282194 nonché Sez. 6, n. 6607 del 21/10/2020, dep. 2021, Rv. 281046) e anche dalla giurisprudenza civile, che pure ha da ultimo affermato che il contratto effetto di circonvenzione d’incapace deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, così come quello di estorsione: “ciò che rileva è l’evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione, quale indice sicuro della sussistenza di esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti” (Sez. 2 civ., n. 17568 del 31/05/2022, Rv. 664893).
La medesima conclusione può essere tratta per il reato di usura, poiché la relativa fattispecie penale è posta pure essa a tutela anche di diritti inviolabili della persona (autonomia contrattuale) e di interessi generali della collettività (funzionamento del mercato creditizio e dell’economia nel suo complesso).
Alla luce della suddetta distinzione e, a sostegno della propria richiesta, il ricorrente ha affermato che, qualora fosse provata la natura usuraria degli interessi pagati, il capitale mutuato dovrebbe essere comunque restituito all’indagato dalla persona offesa, osservazione condivisa dal Procuratore generale nella propria requisitoria: così opinando, però, le parti hanno sovrapposto le nozioni di danno civile e di danno criminale, consistente quest’ultimo nelle conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale.
In particolare, secondo la costante giurisprudenza della cassazione, in tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644 cod. pen., identificandosi nell’effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita concretamente contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti (Sez. 2, n. 23132 del 05/04/2018, Rv. 272883; Sez. 2, n. 45642 del 27/10/2015, Rv. 265033; Sez. 6, n. 45090 del 02/10/2014, Rv. 260665; da ultimo v. Sez. 2, n. 39789 del 04/07/2022, non mass.).