Oscuramento di un sito web estero: non serve la rogatoria internazionale (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 5^, sentenza n. 22678/2023, camera di consiglio del 27 aprile 2023, si è occupata del sequestro cosiddetto impeditivo di un sito web registrato all’estero.

Il caso giudiziario e i motivi di ricorso per cassazione

Un GIP ha disposto il sequestro preventivo di un sito internet registrato all’estero mediante il suo oscuramento e la disabilitazione del suo dominio e degli altri strumenti idonei a consentirne l’accesso dall’Italia.

Il provvedimento si è inserito in un procedimento fondato sulla tesi che, attraverso il sito in questione, alcune persone pubblicizzassero, anche a clienti italiani, un’attività finanziaria di rilascio di garanzie fideiussorie svolta dagli stessi tramite una società di diritto estero, in assenza dell’autorizzazione richiesta dall’art. 107 del d.lgs. n. 385 del 1993, così integrando la fattispecie di reato contemplata dall’art. 132 del medesimo decreto.

Il tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza.

Uno degli indagati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il primo attinente all’asserita violazione degli artt. 321 e 727 cod. proc .pen. poiché il sito web oggetto di oscuramento era registrato all’estero sicché si sarebbe dovuto procedere all’esecuzione del sequestro previa attivazione della procedura di rogatoria internazionale con lo Stato straniero; il secondo, anch’esso attinente ad una pretesa violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. per violazione del principio della necessaria proporzionalità della misura in quanto era stato disposto l’oscuramento integrale del sito, ricomprendendo anche pagine dello stesso non collegate all’attività, considerata di natura illecita, posta a fondamento del provvedimento di sequestro.

La decisione della Corte di cassazione

Il collegio di legittimità ha rigetto per infondatezza entrambi i motivi.

Ha ricordato, quanto al primo, che la misura si è limitata a rendere inaccessibili le pagine del sito dall’Italia, operando, attraverso la Polizia Postale delegata, sul solo server italiano facente capo alla società …  sita in … e pertanto non era necessario effettuare una rogatoria internazionale.

Ha riconosciuto, quanto al secondo, che in effetti, in tema di sequestro preventivo c.d. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull’impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l’oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l’incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (Sez. 5^, sentenza n.17586/2021).

Tuttavia, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, l’ordinanza impugnata ha adeguatamente motivato le esigenze cautelari sottese all’integrale oscuramento delle pagine del sito, evidenziando che dal nome stesso della società la principale attività del medesima è quella di prestazione di garanzie fidejussorie per aziende che viene pubblicizzata mediante plurimi riferimenti, a partire dalla homepage, ai requisiti di professionalità della società idonea a trarre in inganno i clienti italiani e ad attrarre nuovi investimenti degli stessi.

In sostanza un oscuramento parziale del sito non sarebbe stato sufficiente ad evitare il rischio di commissione dell’attività delittuosa attraverso lo stesso.