La Corte costituzionale (presidente Sciarra, relatore Modugno) con la sentenza n. 1013/2023, udienza dell’8 febbraio 2023, decisione del 9 febbraio 2023 e pubblicazione del 25 maggio 2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento gli artt. 3, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ancora dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 70 e 101 Cost., sollevate dalla quarta sezione penale della Corte d’appello di Roma.
Si riporta integralmente la motivazione di tale decisione (comunque allegata alla fine del post). I neretti sono nostri.
“1.– Con l’ordinanza di rimessione in esame, la Corte d’appello di Roma, sezione quarta penale, sottopone a scrutinio di legittimità costituzionale due distinte norme.
1.1.– Il giudice a quo dubita, in primo luogo, della conformità a Costituzione dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., «come risultante dall’interpretazione innovativa adottata dalla […] Corte di Cassazione a seguito della sentenza n. 43121 del 2019»: interpretazione in base alla quale la regola stabilita dalla disposizione censurata – per cui, in caso di accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di revisione, la Corte di cassazione rinvia il giudizio ad altra corte d’appello, individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 cod. proc. pen. – non si applica nel caso di annullamento senza rinvio e di conseguente devoluzione al giudice di merito di un nuovo giudizio relativo alla cosiddetta fase rescindente, avente ad oggetto la delibazione preliminare sulla non manifesta infondatezza della richiesta;
con la conseguenza che, in questa ipotesi, gli atti andrebbero restituiti alla stessa corte d’appello che ha emesso l’ordinanza annullata.
Ad avviso del giudice a quo, tale interpretazione – inconciliabile, sia con la lettera, sia con la ratio della norma – porrebbe quest’ultima in contrasto, anzitutto, con il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25, primo comma, Cost., in quanto, nel caso di accoglimento del ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa de plano, il giudice investito del giudizio di revisione muterebbe in base alle valutazioni, compiute di volta in volta dalla Corte di cassazione, non conoscibili in anticipo.
Sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost., per contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, giacché la Corte di cassazione restituirebbe gli atti, in taluni casi, al medesimo giudice che ha già espresso il proprio giudizio entrando nel merito, e in altri invece a un giudice diverso, che, non essendosi pronunciato, è imparziale.
Ne seguirebbe anche la violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., poiché la restituzione degli atti allo stesso giudice, che ha già espresso valutazioni di merito sulla richiesta di revisione, inciderebbe sulla sua imparzialità.
1.2.– Il giudice a quo censura, in secondo luogo, l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui obbliga il giudice del rinvio ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto da essa decisa, anche quando la Cassazione non si sia limitata a interpretare una disposizione di legge, ma l’abbia di fatto riscritta, creandone una nuova.
La norma denunciata violerebbe, per tal verso, sia l’art. 70 Cost., che attribuisce la funzione legislativa alle due Camere e non al potere giudiziario, sia l’art. 101 Cost., in forza del quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge, nella quale non sono comprese le immutazioni o le innovazioni introdotte in via giurisprudenziale, specie se contrastanti con la chiara volontà espressa dal legislatore.
2.– Le questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza, avendo ad oggetto norme delle quali la Corte rimettente non è chiamata a fare applicazione (ex plurimis, sentenze n. 88 e n. 20 del 2019, n. 177 del 2018).
2.1.– Quanto alle questioni concernenti l’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. – dalle quali giova muovere, per migliore linearità di discorso – vale osservare che la disposizione denunciata si colloca nell’ambito della disciplina del giudizio di rinvio, ponendo un vincolo nei confronti del relativo giudice strettamente consequenziale al legame intercorrente tra il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium: il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Nella specie, però, secondo quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione ha disposto un annullamento senza rinvio. Il rimettente non deve, dunque, fare applicazione della norma censurata, per la semplice e dirimente ragione che, alla luce della decisione assunta dal giudice di legittimità, esso non è qualificabile come giudice di rinvio.
Ciò, a prescindere dal rilievo che, ove si trattasse di un giudizio di rinvio, la norma conferente, rispetto al caso di specie, non sarebbe, comunque sia, il comma 3 dell’art. 627 cod. proc. pen., ma semmai il comma 1 dello stesso articolo, che sancisce il cosiddetto principio di irretrattabilità del foro commissorio, stabilendo che «[n]el giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento», salvo che nell’ipotesi indicata nell’art. 25 cod. proc. pen. (quello di cui nella sostanza si duole la Corte rimettente è, infatti, che la Cassazione l’abbia designata come ancora competente dopo l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione).
2.2.– Quanto all’altra norma denunciata, l’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., nel suo secondo periodo – che è quello sul quale si appuntano le censure –, stabilisce, in termini derogatori rispetto alla disciplina generale recata dall’art. 623 cod. proc. pen., a quale giudice la Corte di cassazione deve rinviare il giudizio di revisione, ove accolga il ricorso contro l’ordinanza che, in esito alla delibazione preliminare prevista dal comma 1 dello stesso art. 634 (intesa a verificare che la richiesta di revisione sia stata presentata nei casi e con le forme prescritte e che non risulti manifestamente infondata), abbia dichiarato inammissibile la richiesta stessa («altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11»).
Come il giudice a quo ricorda, la disposizione è frutto delle modifiche operate dalla legge n. 405 del 1998, ponendosi in parallelo al nuovo testo dell’art. 633, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla medesima legge, in forza del quale la richiesta di revisione va presentata essa pure alla «corte di appello individuata secondo i criteri di cui all’articolo 11» (relativo ai procedimenti riguardanti i magistrati), e non più, come in origine, alla corte d’appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.
Come emerge chiaramente dai lavori parlamentari, l’obiettivo di fondo della novella era assicurare nel modo più ampio l’imparzialità del giudice chiamato a giudicare sull’istanza del condannato, stornando il sospetto di un “condizionamento ambientale” legato alla “contiguità” del giudice della revisione con quello che ha giudicato nel merito (nel caso dell’art. 633, comma 1, cod. proc. pen.), o che ha ritenuto inammissibile l’istanza (nel caso dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen.): ciò, tenuto conto della particolare delicatezza del giudizio in questione, per il possibile esito di travolgimento del giudicato. Con riguardo alla modifica dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen., si accenna anche, nei lavori parlamentari, all’intento di meglio assicurare il rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge, eliminando la discrezionalità che il precedente testo della norma pareva accordare alla Corte di cassazione nell’individuazione del giudice di rinvio dopo l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità (esso prevedeva, in via alternativa, il rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello o alla corte d’appello più vicina).
Oggetto delle doglianze del giudice a quo è l’indirizzo interpretativo, inaugurato dalla terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 43121 del 2019, secondo il quale la regola stabilita dal citato art. 634, comma 2, cod. proc. pen., rilevante nel caso di annullamento dell’ordinanza di inammissibilità con rinvio per la trattazione della cosiddetta fase rescissoria del giudizio di revisione, non si applica invece nel caso di annullamento senza rinvio per un nuovo giudizio relativo alla cosiddetta fase rescindente, con riferimento alla preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta in rapporto alla astratta idoneità del “novum” dedotto a rimuovere il giudicato: ipotesi nella quale – secondo la Cassazione – gli atti vanno restituiti alla stessa corte d’appello che ha emesso l’ordinanza annullata.
A tale indirizzo si è allineata, nel giudizio a quo, la quinta sezione penale con la sentenza 11 dicembre 2020-23 febbraio 2021, n. 6979 che ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità emessa de plano dalla Corte d’appello di Roma, sul presupposto che essa avesse effettuato una approfondita valutazione in concreto dei nuovi elementi dedotti dal condannato, debordando così in un anticipato giudizio di merito sulla fondatezza della richiesta: operazione non consentita in sede di delibazione preliminare, nella quale – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – il giudice deve limitarsi a valutare l’idoneità in astratto degli elementi stessi a rimuovere il giudicato.
Le censure della Corte rimettente colgono effettivi profili problematici dell’orientamento interpretativo in questione. Ammettendo pure che il trasferimento di sede giudiziaria nei casi considerati dagli artt. 633, comma 1, e 634, comma 2, cod. proc. pen. non sia una soluzione costituzionalmente necessaria ai fini del rispetto del principio di imparzialità, essa garantisce, comunque sia, in modo più ampio e incisivo tale principio. In quest’ottica, il discrimen tracciato fra le ipotesi di annullamento con e senza rinvio non appare coeso con la ratio legis: reputando manifestamente infondata la richiesta di revisione sulla base di un approfondito vaglio di merito dei nuovi elementi (pure non consentito nella fase rescindente), la corte d’appello si “espone” di più, in termini di manifestazione del proprio convincimento, che non dichiarando la stessa richiesta inammissibile sulla base, ad esempio, di un errore di diritto nella lettura del concetto di «nuove prove» rilevanti ai sensi dell’art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; ipotesi nella quale la Cassazione annullerebbe la pronuncia con rinvio per l’espletamento della fase rescissoria, con conseguente operatività della regola dello spostamento di sede enunciata dalla norma censurata. Vengono altresì reintrodotti, in contrasto con uno dei dichiarati obiettivi della riforma del 1998, elementi di incertezza preventiva sulla individuazione del giudice che, dopo l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità, dovrà occuparsi del giudizio.
2.3.– L’esame di merito delle censure è tuttavia impedito, in questa sede, dall’assorbente ragione che neppure della norma in discorso il giudice a quo può ritenersi chiamato a fare applicazione. La norma si indirizza, infatti, alla Corte di cassazione, la quale, nella specie, l’ha già applicata, per così dire, in senso negativo, escludendo che la regola da essa dettata valga anche nel caso di annullamento senza rinvio per un nuovo espletamento della delibazione preliminare di ammissibilità, del genere di quello che ha colpito l’ordinanza della Corte di merito romana.
Anche alla luce delle considerazioni svolte nel punto 2.1. che precede, tale lettura della norma – contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice rimettente – non costituisce oggetto di un principio di diritto, la cui applicazione sia stata demandata al giudice di merito in ragione dei limiti ai poteri cognitivi della Corte di cassazione: ipotesi alla quale si riferisce la giurisprudenza di questa Corte richiamata dallo stesso rimettente, secondo la quale il giudice di rinvio è abilitato a proporre questioni di legittimità costituzionale sull’interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, proprio perché tale norma deve ricevere ancora applicazione nell’ambito del giudizio di rinvio (ex plurimis, sentenze n. 293 del 2013, n. 197 del 2010, n. 58 del 1995 e n. 257 del 1994; ordinanza n. 118 del 2016).
Nel caso in esame, il problema dell’applicazione dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen. riguarda, per converso, una fase del giudizio anteriore rispetto a quella in corso di svolgimento davanti al giudice a quo: fase definita con la pronuncia del giudice di legittimità, per sua natura inoppugnabile, stante la posizione di vertice che la Corte di cassazione ricopre nell’ordinamento giudiziario.
Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi di un caso analogo, mutatis mutandis, con l’ordinanza n. 306 del 2013. Nell’occasione, una corte d’appello lamentava che, in base alla norma allora impugnata (l’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.), la Corte di cassazione, nell’annullare una sentenza di primo grado a seguito di ricorso per saltum, avesse rinviato il giudizio ad essa corte d’appello rimettente, anziché al giudice di primo grado, nonostante la sentenza annullata fosse stata emessa in violazione del principio del contraddittorio.
La questione è stata ritenuta priva di rilevanza anche, e prima di tutto, perché il giudice rimettente non doveva fare applicazione della norma denunciata, la quale era già stata applicata dalla Corte di cassazione. Per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta – ha ricordato questa Corte – «“è in ogni caso necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e non invece, come nella specie, in una fase processuale anteriore” (sentenza n. 247 del 1995)» (ordinanza n. 306 del 2013).
In questa prospettiva, le questioni oggi sollevate dalla Corte d’appello di Roma finiscono per risolversi – come eccepito dall’Avvocatura generale dello Stato – nell’inammissibile richiesta al giudice delle leggi di operare una sorta di “revisione in grado ulteriore” delle interpretazioni e quindi delle decisioni della Corte di cassazione, e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell’impugnazione, che ovviamente non gli compete (sentenze n. 270 del 2014, n. 294 e n. 247 del 1995; ordinanze n. 214 del 2018 e n. 92 del 2016). 3.– Alla luce di quanto precede, tutte le questioni debbono essere dunque dichiarate inammissibili.
