Corte dei Conti: il magistrato che concorra per negligenza a rendere irragionevole la durata di un giudizio civile incorre in responsabilità contabile e va condannato al risarcimento dei danni (di Vincenzo Giglio)

Si segnala un’importante (e rara) decisione della giurisdizione contabile, precisamente la sentenza n. 43/2023 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria (allegata alla fine del post in forma debitamente anonimizzata), che ha riconosciuto la responsabilità di un magistrato di Corte d’appello il quale, nella qualità di giudice istruttore di una causa civile, ha fissato l’udienza di assegnazione a sentenza senza avvedersi, per negligenza, che tra gli atti del giudizio mancava il fascicolo di prime cure, indispensabile per la decisione.

Questa condotta colposa ha provocato un ritardo di circa un biennio nella definizione del giudizio, contribuendo a renderne irragionevole la durata ed esponendo il Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni conseguenti alla parte che ne ha sopportato gli effetti negativi.

Si riporta un passaggio della motivazione che, sebbene si limiti a richiamare principi scontati, serve comunque a ricordare quanto poco diffusa sia la loro applicazione pratica: “Osserva il collegio che la vigente Costituzione non contempla per i magistrati uno status di assoluta responsabilità, pur quando si tratti di esercizio delle funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione, Come rilevato dalla Corte costituzionale, infatti, “il magistrato deve essere indipendente da poteri e interessi estranei alla giurisdizione, ma è “soggetto alla legge”: alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce ad un tempo, il principio di indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28) al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione” (sentenza n. 18/1989). Ne deriva, pertanto, “la conciliabilità in linea di principio dell’indipendenza della funzione giudiziaria nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme” (sentenza n. 385/1996)”.

È appena il caso di ricordare che il PM contabile e di seguito la giustizia contabile possono intervenire ed esercitare utilmente e tempestivamente le loro funzioni solo se gli organi competenti gli segnalino i casi che potrebbero in ipotesi configurare un danno erariale. Ove queste segnalazioni non siano considerate un adempimento prioritario e quindi trascurate, dimenticate o inoltrate con grande ritardo, la catena dei controlli e delle eventuali responsabilità salta.

Così, ad esempio, avviene nell’ambito degli esborsi sopportati dallo Stato per la riparazione delle ingiuste detenzioni, con l’effetto di raddoppiare l’anomalia: non soltanto l’ingiustizia della ingiustificata sottoposizione di un essere umano alla limitazione della sua libertà personale ma anche quella aggiuntiva che non vi sia nessuno chiamato a risponderne.