Liberazione condizionale: può essere revocata solo se il reato compiuto dalla persona liberata è stato accertato con sentenza definitiva (di Vincenzo Giglio)

Cass. pen., Sez. 1^, sentenza n. 22557/2023, camera di consiglio del 19 aprile 2023, chiarisce a quali condizioni possa essere disposta la revoca della liberazione anticipata in danno della persona che, dopo averla ottenuta, sia accusata di un nuovo reato.

Si espone di seguito il percorso motivazionale seguito dal collegio di legittimità.

Nel primo motivo di ricorso il ricorrente interpreta correttamente la norma di cui all’art. 177, primo comma, cod. pen., laddove essa stabilisce che «la liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole».

L’interpretazione letterale impone, infatti, di ritenere che il verbo utilizzato dal legislatore, in merito alla condotta che impone la revoca del beneficio, descriva un comportamento accertato con sentenza definitiva, e non ancora in corso di valutazione. Detto termine è utilizzato, ad esempio, nell’art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., dove la prescrizione che il reato commesso, che comporta la revoca della sospensione condizionale, debba essere stato anche sanzionato con pena detentiva, rende evidente che il verbo «commettere» è riferito ad una condotta accertata con sentenza definitiva. La gravità della sanzione, appunto la revoca della liberazione condizionale, rende peraltro necessario che la condotta negativa consistente nella commissione di un nuovo reato venga accertata giudizialmente.

La Corte di cassazione, preso atto della natura dell’istituto, fortemente sfavorevole per il condannato, ha stabilito che la commissione del nuovo reato deve essere accertata definitivamente, affermando che «L’art. 177 cod. pen. subordina la revoca della liberazione condizionale a due essenziali condizioni, in relazione di alternatività, e cioè la commissione di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole, accertata con sentenza irrevocabile, oppure la trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, con la differenza che, mentre nel primo caso la revoca ha carattere automatico, nel secondo caso occorre che le trasgressioni siano tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona cui sia stata concessa la liberazione condizionale, nel senso che il giudice deve compiere una penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio, se l’addebito possa concretare, o non, una grave trasgressione al regime di vita cui il liberato è stato sottoposto, e se costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell’anticipato reinserimento nella vita sociale» (Sez. 1^, n. 436 del 24/01/1997, Rv. 20687).

Anche in una diversa pronuncia, con la quale ha stabilito che: «Ai fini della revoca automatica della liberazione condizionale, è necessario che il nuovo reato che ne è causa venga commesso durante il periodo di libertà, ma non anche la sentenza di condanna per tale reato divenga irrevocabile durante questo periodo» (Sez. 1^, n. 7184 del 19/12/1997, Rv. 209837), la Corte ha ritenuto necessario quanto meno che il nuovo reato fosse accertato con sentenza.

L’ordinanza impugnata, che ha revocato la liberazione condizionale solo sulla base di un atto di incolpazione provvisoria, cioè un’ordinanza di custodia cautelare relativa ad un grave delitto in materia di armi, non ha quindi applicato correttamente l’art. 177 cod. pen., non potendo affermarsi, solo a seguito di un simile provvedimento, che il abbia commesso un nuovo delitto ovvero

che, come afferma il Tribunale di sorveglianza di … «risulta … essersi reso responsabile di un grave delitto».

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Il ricorrente lamenta la  carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata in merito all’asserita violazione della libertà vigilata a cui il è stato sottoposto a seguito della concessione della liberazione condizionale, e tale censura è corretta.

Il Tribunale di sorveglianza si è limitato ad affermare che «la condotta della quale il condannato è gravemente indiziato … costituisce una palese e grave violazione delle prescrizioni correlate alla misura della libertà vigilata», senza indicare quali sono le prescrizioni asseritamente violate, e soprattutto senza effettuare quella «penetrante indagine diretta ad accertare, senza ombra di dubbio» la veridicità e la gravità della trasgressione, come richiesto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 436/1997, sopra citata. Il Tribunale non ha infatti compiuto alcuna autonoma valutazione degli indizi posti alla base dell’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di … né ha valutato la rilevanza negativa della condotta attribuita a quest’ultimo, apparentemente occasionale, e cioè se essa «costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell’anticipato reinserimento nella vita sociale» (cfr. anche Sez. 1, n. 52020 del 13/09/2017, Rv. 271606).